Niente turni di notte per questi lavoratori. Lo dice la legge

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In questo articolo vogliamo approfondire il lavoro notturno. Molti contratti di lavoro, infatti, prevedono una turnazione oraria che obbliga a lavorare durante la notte. Qual è il trattamento economico per i lavoratori impegnati in questi turni? Oggi capiremo chi sono i prestatori di lavoro notturno e quali condizioni impone la legge alle imprese. Cercheremo anche di rispondere al dubbio di molti lettori se il lavoro notturno sia o meno usurante.

Un aspetto molto importante perché, come abbiamo visto in un recente articolo, il lavoro usurante dà diritto ad alcune agevolazioni.  Andremo a focalizzarci sui lavoratori vincolati alla flessibilità oraria e su coloro a cui la legge impone l’esonero. Insomma, niente turni di notte per questi lavoratori. Lo dice la legge che vedremo tra poco.

La definizione di lavoro notturno

Il D.Lgs 66/2003 definisce il lavoro notturno. Secondo la normativa, i lavoratori che svolgono almeno 3 ore lavorative notturne per minimo ottanta giorni all’anno sono definiti notturni. Diversi contratti collettivi nazionali hanno inserito specifiche clausole facendo riferimento a questo Decreto. La normativa in questione non si limita solo a definire il lavoro notturno ma ne stabilisce anche le regole. Circoscrive l’ambito orario dalla mezzanotte alle sei del mattino e ne indica il trattamento economico specifico. L’articolo 11 esonera dalle prestazioni lavorative notturne chi presta assistenza ad un familiare portatore di handicap. Quindi, niente turni di notte per questi lavoratori che assistono i familiari.

Chi assiste un convivente portatore di handicap, le lavoratrici in gravidanza e le madri fino ad un anno di età del bambino non saranno tenuti al lavoro notturno. Non hanno invece diritto all’esonero le assistenti di volo anche se madri di figlio minore, come stabilito dall’art. 7 D.Lgs.185/2005.

Niente turni di notte per queste figure

Abbiamo visto quando la legge esonera dal lavoro notturno. Vediamo ora quali maggiorazioni retributive spettano a chi presta attività professionale da mezzanotte alle 6 del mattino. Ogni contratto collettivo nazionale prevede delle maggiorazioni specifiche per il lavoro notturno. Normalmente tali maggiorazioni sono comprese tra il 20 e il 30% della paga oraria. Questi importi sono oggetto di periodiche ridefinizioni in accordo con i sindacati a compensazione del disagio causato dagli orari lavorativi notturni. Con la sentenza 275/2019 il tribunale di Torino ha ribadito il diritto alla maggiorazione retributiva anche se in presenza di turni compensativi. La Cassazione con sentenza 6087/17, ha stabilito il pieno diritto alla retribuzione maggiorata per i turnisti a tempo parziale. Con i Decreti 67 e 214 del 2011 il lavoro notturno è stato inserito tra le attività usuranti che danno accesso al pensionamento anticipato.