In altri casi gli articoli di ProiezionidiBorsa hanno trattato la questione della locazione di immobili (consultare qui).
Prima di trattare il caso specifico va premesso che quando il locatore consegna l’abitazione ad un soggetto deve assicurarsi che questa sia idonea all’uso abitativo. Nel caso in cui l’appartamento presenti dei problemi strutturali o legati alla mancanza di manutenzione sarà il proprietario a dovere attivarsi per risolvere.
Sono gli articoli da 1578 a 1581 del codice civile a regolare la materia dei vizi dell’appartamento.
Il legislatore ha previsto la possibilità per il conduttore di chiedere lo scioglimento del contratto o una riduzione del canone di locazione.
Tuttavia, di solito i rimedi che vengono messi a disposizione dell’inquilino valgono solamente per i vizi che questi non poteva conoscere o non facilmente riconoscibili.
Infatti, le ragioni devono essere legate ad elementi sopravvenuti alla stipula del contratto e non devono essere causate dall’inquilino stesso.
Nel caso in cui nell’appartamento locato appaiano delle macchie di umidità o di muffa l’inquilino avrà diverse possibilità da valutare.
Infatti, oltre alla normale disdetta dell’affitto data con preavviso di sei mesi potrà rescindere in anticipo per giusta causa o chiedere una riduzione dell’affitto.
La gravosità di queste condizioni dovrà essere valutata in senso oggettivo, non sarà sufficiente la valutazione soggettiva del conduttore.
Ecco perché nessuno ci pensa ma chi abita in affitto deve sempre fare attenzione a questo problema molto comune.
Cassazione
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione locazione e umidità con la sentenza n. 29329/2019.
La giurisprudenza, così ha sottolineando la legittimità del recesso in caso di gravi problemi di umidità dell’immobile tale da compromettere la salute del conduttore e della sua famiglia.
Questo anche in caso di vizi conosciuti dal conduttore alla stipula del contratto.
Infatti, i fenomeni di muffa, condensa e umidità rientrano tra quei vizi che “espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti” ex art. 1580 c.c.
I fenomeni di muffa e umidità, oltretutto, arrivano ad incidere sull’idoneità all’uso dell’abitazione.
Nessuno ci pensa ma chi abita in affitto deve sempre fare attenzione a questo problema molto comune
Quindi, per riassumere quanto scritto in precedenza, quando si tratta di fenomeni non transitori l’inquilino potrà agire in due diversi modi.
Da un lato potrà recedere anticipatamente dal contratto, mentre dall’altra avrà la possibilità di chiedere una riduzione del corrispettivo.
Tuttavia, nel caso di muffa, umidità o infiltrazioni sarà da valutare caso per caso l’entità del vizio della cosa locata.