Nessuna tassazione su bonus e indennità regionali per i titolari di partita IVA e autonomi

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Un chiarimento che ha effettuato l’Agenzia delle Entrate riguarda le ritenute fiscali sui contributi a fondo perduto che hanno erogato le Regioni. Grazie alla pubblicazione di una risposta ad un interpello, l’Amministrazione finanziaria ha fatto chiarezza su alcuni aspetti formali importanti. Nessuna tassazione su bonus e indennità regionali per i titolari di partita IVA e autonomi come chiarisce l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce la questione sulla detassazione

Lo spunto al chiarimento nasce da un interrogativo che ha posto una specifica Regione all’Amministrazione finanziaria. Tale interpello riguarda il trattamento fiscale da applicare per i contributi regionali rivolti ai liberi professionisti ed ai co.co.co. Con la risposta n. 84 del 03 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco quale linea seguire in ragione delle disposizioni legislative. Ai fini dell’imposizione sul reddito tale forma di contributo una tantum risulta irrilevante. Pertanto, nei casi in cui le Regioni abbiano operato una ritenuta fiscale sul bonus in forma preventiva, possono procedere all’invio della quota a ciascun beneficiario.

Questa logica è applicabile in ragione di quanto stabilisce l’art. 10-bis del D.L. n. 137/2020, ossia il decreto Ristori: i contributi concessi in ragione dell’emergenza Covid-19, non concorrono a tassazione IRPEF. Trattandosi di un contributo la cui finalità è ascrivibile ad una forma di aiuto economico, si riconosce valido il principio della detassazione relativamente ad esso. Questo è quanto si ritiene valido in merito ai contributi per lavoratori autonomi, esercenti arti o professioni o a coloro che hanno attività di impresa.

Come funziona per i co.co.co.?

Nessuna tassazione su bonus e indennità regionali per i titolari di partita IVA e autonomi. Ma per i co.co.co? Una specifica regione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate circa l’applicazione del trattamento fiscale da adottare per i contributi una tantum. Nello specifico, la domanda si rivolgeva al riconoscimento del contributo ai: libero professionisti iscritti ai relativi Albi professionali ed ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. I primi devono possedere i seguenti requisiti per beneficiare a pieno titolo delle indennità: domicilio fiscale in quella regione e data di inizio dell’attività precedente il 1° febbraio 2020. i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono dimostrare, alla medesima data, di essere residenti e attivi nella Regione specifica.

Per i co.co.co., inoltre, l’Amministrazione finanziaria offre ulteriori chiarimenti circa il quesito che poneva la specifica Regione. I redditi di questi lavoratori generalmente si assimilano a quelli di lavoratore dipendente. Questo secondo quanto vuole l’art. 50, comma 1, lett. c-bis del Tuir. Fanno eccezione, come indica l’art. 53 del Testo, quelle collaborazioni che rientrano nel novero delle arti e professioni. In quest’ultimo caso, si potrebbero applicare le regole valide all’interno del D.L. n. 137/2020.

Dunque, nel caso che interessa l’interpello di cui sopra, si può ritenere valida per i co.co.co. la detassazione IRPEF. Ciò è valido laddove si rispettino i requisiti per il bonus che pone la Regione specifica, ossia: volume di affari complessivo inferiore a 30.000 euro; assenza di un contratto di lavoro subordinato; reddito da lavoro autonomo rilevabile non superiore a 23.400 euro. Ecco in quali casi è possibile applicare nessuna tassazione su bonus e indennità regionali per i titolari di partita IVA e autonomi secondo l’AdE.

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