Nell’affido condiviso il giudice può differenziare il tempo da passare con i figli

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Quando un matrimonio termina ci possono essere alcune problematiche che coinvolgono non solo i due coniugi, ma anche gli eventuali figli.

Un esempio tipico è quando, a seguito della separazione, viene disposto l’affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso uno dei due coniugi. Per impegni lavorativi o altro, il suddetto potrebbe avere necessità di lasciare il piccolo con la baby-sitter. Potrebbe, oppure, trovarsi costretto a interpellare l’ex coniuge per sapere se può accudirlo lui.

Potrebbe essere anche che il coniuge, che in questo caso è “vittima” di una decisione che lo penalizza nell’affidamento del bimbo, svolga un lavoro che gli consente di organizzarsi e di supplire, il più delle volte, all’assenza dell’ex compagno, che invece resta più tempo fuori di casa.

A questo punto, con il divorzio, può chiedere di suddividere in maniera paritaria il tempo che i due trascorrono con il bambino? In sostanza, nell’affido condiviso il giudice può differenziare il tempo da passare con i figli? Si tratta di una richiesta giuridicamente possibile o – come spesso accade – si predilige sempre e comunque la madre, anche se non può essere presente come potrebbe esserlo il padre?

Cosa dice la legge

L’affidamento condiviso è volto a garantire al minore il mantenimento del rapporto affettivo con entrambi i genitori. Dopo la separazione dei coniugi, la difficoltà maggiore consiste proprio nel permettere la frequentazione del genitore non convivente, che ha meno possibilità di incontrare il figlio.

L’affido condiviso mira a realizzare la frequentazione paritaria, da parte di entrambi i genitori, in mancanza di gravi ragioni che la impediscono. Tuttavia, di recente, secondo la Corte di Cassazione, il giudice può stabilire un assetto diverso, che può discostarsi da una ripartizione dei tempi paritaria, purché ciò avvenga nell’interesse del minore.

Nell’affido condiviso il giudice può differenziare il tempo da passare con i figli

La legge è molto chiara sull’argomento. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità. Bisogna anche considerare, però, il diritto dei genitori a una piena realizzazione della loro relazione con il figlio.

Nel caso descritto in introduzione si può chiedere al giudice una migliore suddivisione del tempo da trascorrere con il figlio. Si può anche chiedere di essere interpellato nel sostituire la moglie quando ha impegni che la obbligano a usufruire di un aiuto estraneo alla famiglia.