Nel trust il trasferimento si realizza con l’attribuzione finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22182 del 14/10/2020, ha chiarito il corretto trattamento impositivo in caso di trust. Nella specie il giudizio aveva ad oggetto un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, relativa ad un atto istitutivo di trust auto-dichiarato, pretesa dall’Ufficio in misura proporzionale anzichè fissa. La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso sul presupposto che la costituzione del trust implicasse una segregazione di beni costituente di fatto un trasferimento. La Commissione Tributaria Regionale aveva poi accolto l’appello proposto dalla contribuente, ritenendo che la costituzione di un trust auto-dichiarato costituisse un atto neutro, da cui non conseguiva alcun effetto traslativo. Secondo i giudici di secondo grado, quindi, in assenza di un arricchimento patrimoniale, tale atto doveva scontare l’imposta di registro in misura fissa.
L’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2 del Dl. n. 262/2006. Secondo l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito applicativo di tale norma, secondo cui l’imposta di successione e donazione si applica in caso di “costituzione di vincoli di destinazione”, rientrava anche il trust. Il trust, infatti, secondo la ricorrente, fa parte comunque di quei negozi che, con un effetto segregativo immediato, determinano un effetto finale di attribuzione liberale in favore dei beneficiari.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era però infondata. Evidenziano i giudici che, ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria, si deve realizzare un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. E nel trust tale trasferimento non si realizza né con l’atto istitutivo, né con quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee. Tali atti sono infatti meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. Nel trust il trasferimento si realizza con l’attribuzione finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. Rileva dunque la Corte che l’imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità.
E, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale, occorre valutare se, sin dall’istituzione del trust, si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario. In mancanza di tale condizione, l’atto dovrà quindi essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro. Il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene del resto a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non comporta l’attribuzione definitiva al trustee. Quest’ultimo è infatti tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari finali. E tale atto, conclude la Corte, è pertanto soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.
Osservazioni
Nella specie, afferma la Cassazione, l’errore della tesi erariale era quello di considerare il trust liberale come immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali, che costituiscono il vero presupposto dell’imposta. La sua costituzione va pertanto considerata estranea al presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, di registro, ipotecaria o catastale, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al beneficiario. Dunque, in ogni tipologia di trust, l’imposta proporzionale non andrà anticipata né all’atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento. E tale soluzione può trovare applicazione anche nel caso del cosiddetto trust auto-dichiarato, che è connotato dalla coincidenza tra disponente e trustee. Anzi, è proprio la mancanza di trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente l’incongruenza dell’applicazione dell’imposta proporzionale, laddove il patrimonio rimane in capo allo stesso soggetto.