Nel reato di omesso versamento dell’Iva, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore

versamento iva

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25433 del 09.09.2020, ha affermato rilevanti principi in tema di responsabilità penale in caso di omesso versamento Iva. Nella specie, il contribuente aveva omesso il versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione da lui presentata, per un ammontare pari a circa 360.000,00 euro.

L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte d’appello non aveva considerato che l’omesso versamento era stato dovuto alla impossibilità materiale di fare fronte agli obblighi tributari. E questo anche in presenza di atti con i quali egli, per sanare i debiti della società, aveva fatto ricorso al suo patrimonio personale. A causa della crisi imprenditoriale che aveva colpito l’azienda, del resto, questa era stata successivamente anche dichiarata fallita.

La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato. Evidenziano infatti i giudici di legittimità che, in tema omesso versamento Iva, l’inadempimento della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando esso derivi da fatti non imputabili all’imprenditore.

La non imputabilità non può trovare infatti spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate. Le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono del resto posti dalle norme, senza che sia consentito al giudice di ricercare cause “ultralegali” di esclusione della punibilità.

Nella specie, peraltro, la crisi dell’impresa aveva iniziato a manifestarsi già da diversi anni rispetto al momento in cui l’imputato aveva omesso di versare l’imposta. Ciò escludeva pertanto il requisito della repentinità dell’evento, quale elemento di esclusione dell’elemento soggettivo del reato. E dunque l’omesso versamento era stato il frutto di una scelta operata dal ricorrente, che aveva preferito destinare le residue risorse finanziarie all’adempimento di altre obbligazioni, diverse da quelle tributarie.

Reato di omesso versamento dell’Iva: conclusioni

Nel reato di omesso versamento dell’Iva, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore. L’esistenza di un margine di scelta, dice la Corte, evidenzia che la decisione di non versare le imposte non può essere definita “necessitata”, ma frutto di una valutazione imprenditoriale.

Rilevano infine i giudici che la natura del debito Iva rendeva tale conclusione ancora più evidente. L’imputato, in occasione della emissione delle fatture, doveva infatti aver riscosso, unitamente al prezzo, anche l’imposta. E corrisponde alla buona pratica commerciale, una volta riscossa l’Iva, finanziariamente gravante sul fruitore finale, accantonare le somme così acquisite. Onde poterle poi riversare al Fisco nei termini legislativamente previsti. In conclusione, il contribuente, per andare esente da colpa per l’asserita impossibilità di effettuare il versamento Iva in ragione di crisi di liquidità, deve assolvere a specifici oneri di allegazione. In sostanza, per invocare l’impossibilità di far fronte agli obblighi di versamento, deve dimostrare la non imputabilità della improvvisa crisi economica.

Ed eventualmente, come detto in altri precedenti della Corte, di aver egli adottato misure idonee a fronteggiare la crisi, anche attingendo al proprio personale patrimonio.