Nel processo tributario è possibile introdurre dichiarazioni testimoniali rese da terzi in sede extraprocessuale. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 30209 del 27/10/2021, ha chiarito l’ammissibilità o meno delle dichiarazioni testimoniali nel processo tributario. Nella specie, il contribuente, esercente l’attività di trasportatore, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Il contenzioso riguardava un avviso d’accertamento con il quale erano stati recuperati a tassazione i costi relativi alla manutenzione di automezzi. Erano poi state accertate anche differenze negli importi delle fatture emesse dal ricorrente, rispetto a quelle registrate nella contabilità di una cliente. Il contribuente deduceva, innanzitutto, che non era stata esaminata la veridicità delle fatture che egli aveva registrato nella sua contabilità. Con altro motivo di impugnazione il ricorrente, quanto ai costi di manutenzione, lamentava poi che non erano state valutate le “dichiarazioni sostitutive” dei terzi riparatori.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la prima censura non era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che sulla questione dei pagamenti della cliente e della loro correlazione alle fatture la sentenza impugnata si era pronunciata espressamente. Non sussisteva dunque alcuna omessa pronuncia. Il secondo motivo di ricorso, secondo la Cassazione, era invece fondato. Infatti, rileva la Corte, nel processo tributario è possibile introdurre dichiarazioni testimoniali rese da terzi in sede extraprocessuale. In attuazione del principio del giusto processo, tali dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari.
Osservazioni
Il processo tributario, come noto, è fondato quasi esclusivamente sulle risultanze documentali prodotte dalle parti. Documenti che possono essere acquisiti al giudizio anche su impulso della Commissione, nei limiti dei fatti dedotti in giudizio dalle parti.
Sono esclusi invece, quali mezzi di prova “formale”, sia il giuramento che la prova testimoniale. Le dichiarazioni di terzi possono però essere valutate dal giudice quali elementi indiziari, in grado di contribuire alla formazione del suo giudizio. In conclusione, l’inammissibilità processuale della prova per testi non esclude la rilevanza (seppur solo indiziaria) delle dichiarazioni di terzi. Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie si riferisce quindi solo alla prova testimoniale da assumere direttamente nel processo.