La Cassazione, con la sentenza n. 17466/2020 ha sostenuto che, nel mutuo, le spese di assicurazione obbligatorie rilevano ai fini dell’usura. In altri termini, nel valutare la natura usuraria di un mutuo, occorre conteggiare anche le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito. Quindi, la Suprema Corte chiamata a decidere se il costo dell’assicurazione obbligatoriamente previsto dal D.P.R. n.180/1950 rientra nel calcolo del TEG ai fini dell’usura. Si tratterebbe di un’assicurazione che copre in caso di morte, invalidità, infermità o di disoccupazione del debitore. Nello specifico, si fa riferimento all’ipotesi di prestito con cessione del quinto dello stipendio. La questione si è posta nonostante la Banca d’Italia avesse previsto (fino al 31.12.2009) che i TEG contrattuali non dovessero includere tale costo assicurativo.
Le spese di assicurazione contribuiscono all’usura
Si è detto che i giudici di legittimità hanno confermato che nel mutuo, le spese di assicurazione obbligatorie rilevano ai fini dell’usura. La sussistenza del collegamento tra spese di assicurazione e concessione del credito può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova. Inoltre, esso è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo. Quindi, la decisione della Corte di Cassazione, ha confermato il principio di onnicomprensività fissato dall’art. 644 c.p., comma 3. Si tratta di un principio operante sia sul piano penale che civile. Alla tregua di esso, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese.
Sono escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Inoltre, quando la polizza è a garanzia del credito e a beneficio dell’intermediario, vi è senz’altro il collegamento necessario per inserire il costo nel TEG. E’ quanto certamente avviene nell’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 180/1950.
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