Multa per eccesso di velocità solo su strada a scorrimento veloce

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La Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la sanzione amministrativa per eccesso di velocità se la strada non è a scorrimento veloce. Con sentenza n. 8635 del 2020, infatti, la Corte, ha spiegato che solo sulla strada a scorrimento c’è motivo di reputare giustificata la deroga alla contestazione immediata della multa. Infatti, su di essa, per evitare problemi alla circolazione e non mettere in pericolo gli automobilisti, è legittimo utilizzare rilevatori di velocità, Autovelox. Sulla base di essi si può comminare la sanzione, mediante la contestazione differita, che avviene a mezzo della visualizzazione dei fotogrammi. Quindi, la multa verrà comminata senza che le Forze dell’Ordine abbiano contestato nell’immediato la violazione, se la strada è tecnicamente qualificabile come a scorrimento veloce. 

Quando la strada è a scorrimento veloce, quindi la multa con Autovelox sarebbe  legittima

La Suprema Corte si è abbattuta come una falcidia sulle multe effettuate con Autovelox, limitandone la legittimità. Le multe per eccesso di velocità, infatti, sarebbero valide solo se effettuate su strade a scorrimento veloce. Cosa si intende per esse? Con D.L. n. 121 del 2002, il legislatore ha inserito le strade urbane di scorrimento nel novero dei percorsi sui quali è ammesso l’uso dei dispositivi di controllo a distanza (autostrade e strade extraurbane).

Specificamente, il legislatore ha affidato al Prefetto il compito di selezionare, tra le strade urbane di scorrimento, quelle in cui si rende necessario il controllo a distanza.

La selezione avviene sulla base degli elementi indicati dall’articolo 4 del D.L..

Essi sono il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali plano-altimetriche e il traffico della strada.

Si tratta di condizioni che devono essere tali da rendere impossibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico e all’incolumità degli agenti operanti sulla strada. Il legislatore del 2002, tuttavia, ha rinviato alla previsione classificatoria contenuta nel Codice Della Strada, all’art. 2 comma 3. Con ciò, vincolando la P.A. a qualificare la strada urbana a scorrimento veloce come “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia”. Più nel dettaglio, la norma prevede alcuni elementi eventuali, che sono la corsia riservata ai mezzi pubblici e le intersezioni a raso semaforizzare. Mentre elementi strutturali necessari, sarebbero: la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta.

Tali sono i requisiti minimi, anche ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo previsto dall’art. del D.L. n.121/2002. Per queste ragioni la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’automobilista, reputando illegittima la sanzione. Infatti, il Tribunale aveva reputato irrilevante la mancanza della corsia riservata ai mezzi pubblici, della banchina con marciapiede e delle intersezioni a raso semaforizzate. Aveva altresì reputato sufficiente, ai fini della qualificazione della strada come a scorrimento, la presenza delle carreggiate dotate di almeno due corsie e separate da spartitraffico invalicabile. Ciò, in chiaro contrasto con il dettato normativo.