I motivi di impugnazione di una cartella esattoriale sono diversi e si possono far valere in un ricorso al giudice, onde ottenere l’annullamento o la declaratoria di nullità della stessa. Tra i vizi da poter sollevare vi sono: l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, l’errato calcolo della prescrizione, l’insufficiente motivazione. Poi, abbiamo: l’assenza degli estremi del nome del responsabile del procedimento, il vizio di notifica, la mancata conservazione delle ricevute di ritorno, il mancato rispetto dei termini della procedura.
In conclusione, i vizi che affliggono e rendono nulle o annullabili le cartelle esattoriali sono numerosi. Infatti, è possibile contestare una cartella solo per vizi propri, solo se si presta attenzione a tutti gli elementi costitutivi che essa deve presentare. Quindi, è bene conoscere quali sono i motivi di impugnazione che il contribuente può sollevare per cancellare il suo debito con fisco. Quivi, ci si soffermerà in particolare sul vizio della motivazione.
Motivi di impugnazione della cartella esattoriale
L’obbligo di motivazione della cartella varia a seconda che la cartella sia emessa a seguito di altro atto, di sentenza o sia di diretta iscrizione a ruolo. In particolare, nel primo caso, è sufficiente il rinvio all’atto costituente il presupposto dell’imposizione, con l’indicazione dei relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. Se, invece, la cartella è emessa a seguito di sentenza, è sufficiente l’indicazione della stessa, senza necessità di indicazione dell’atto impositivo originario. Infine, in caso di diretta iscrizione a ruolo dei tributi, a seguito di controllo formale, sono richieste le seguenti indicazioni.
Esse sono: il riferimento alla natura del tributo recuperato, del periodo d’imposta, dell’imponibile e dell’aliquota applicata, con richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente. Per la cartella di pagamento la motivazione è un elemento essenziale, poiché senza di essa o in caso di insufficienza, essa è nulla. Invece, per il successivo avviso di intimazione ad adempiere, è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella in precedenza notificata. In proposito, è bene ricordare che, se intende avviare un pignoramento, l’Agente della Riscossione non può far decorrere più di 1 anno dalla notifica della cartella. Dopo tale termine, infatti, è necessario inviare un nuovo sollecito, detto intimazione di pagamento che, a differenza della cartella, ha un’efficacia di soli 180 giorni. Anche in questo caso, alla scadenza, sarà necessaria una ulteriore notifica.
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