Il diritto di servitù individua un rapporto giuridico che interessa due fondi vicini appartenenti a proprietari diversi. Esso consiste, in poche parole, nel peso imposto su un fondo (detto servente) a vantaggio dell’altro (fondo dominante). Vi sono diversi modi di costituzione del diritto di servitù e non sempre essi implicano il consenso e la volontà di entrambe o una delle su indicate parti del rapporto. Quindi, passiamo ad indicare quali sono i modi di costituzione delle servitù, previsti dal codice civile.
Servitù coattive e volontarie
Il codice civile prevede diversi modi di costituzione delle servitù prediali. Sul punto, dobbiamo innanzitutto distinguere tra: servitù coattive, imposte direttamente dalla legge per esigenze di natura pubblica; servitù volontarie, che nascono per volontà dei proprietari dei fondi coinvolti. Le servitù coattive sono tassative e tipiche, ossia sono solo quelle espressamente previste dalla legge. Al contrario, le servitù volontarie sono espressione della libertà negoziale, espressa dai titolati dei fondi. Di conseguenza, esse possono avere il contenuto più vario, liberamente determinato dalle parti.
Come si costituisce una servitù volontaria
Secondo il codice civile, la servitù volontaria si costituisce per contratto o per testamento. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità. Sia il contratto che il testamento, inoltre, vanno trascritti, ai fini dell’opponibilità ai terzi. Non è possibile, invece, costituire una servitù prediale con altro tipo di atto unilaterale inter vivos che non sia il testamento. Se il fondo appartiene a più soggetti, la concessione della servitù da parte di uno soltanto non vincola gli altri. Infatti, essa non si costituisce fino a quando tutti i titolari del bene non l’abbiano concessa, congiuntamente o separatamente. Quando una servitù nasce per contratto, essa può assumere il contenuto dettato dalla volontà delle parti.
La stipulazione contrattuale deve: indicare con precisione il fondo dominante e quello servente, nonché specificare il peso imposto al fondo servente e l’utilità garantita all’altro. Il peso può consistere, ad esempio, nel parcheggio dell’auto, nello scarico delle acque, nel passaggio per accedere alla via pubblica, ecc. Il contratto deve, inoltre, descrivere le concrete modalità di esercizio del diritto, nonché l’estensione effettiva dello stesso.
Come si costituisce la servitù coattiva
Le servitù coattive sono solo quelle previste dalla legge, secondo il principio di tipicità. La legge stabilisce l’estensione del diritto e le modalità di esercizio dello stesso. Inoltre, per esse è prevista un’indennità a favore del proprietario del fondo servente. La costituzione di detto tipo di servitù avviene per contratto, per sentenza, per atto amministrativo. In qualunque modo vengano costituite, però, il loro contenuto concreto, ossia la modalità di esercizio e l’indennità dovuta sono sempre determinati dalla legge. E ciò, anche se esse derivano da un contratto.
Costituzione per usucapione
La servitù può nascere anche per usucapione, a patto però che si tratti di servitù apparente. In pratica, occorre che sui fondi coinvolti esistano delle opere o dei segni visibili e permanenti, idonei a rivelare in maniera univoca l’esistenza del diritto. La servitù apparente può, quindi, costituirsi: per usucapione ventennale o decennale. La prima ricorrerà se per 20 anni si sia esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all’esercizio della servitù. Si avrà, invece, la seconda se il diritto sia stato acquistato in buona fede da chi non ne era titolare e si sia trascritto il relativo titolo.
La costituzione per destinazione del padre di famiglia
Anche La costituzione per destinazione del padre di famiglia è una servitù apparente. Essa si ha quando il fondo, originariamente, apparteneva allo stesso proprietario e una parte dello stesso risultava asservita all’altra. Anche in questo caso, occorre la presenza di opere visibili e durature che identifichino la presenza della servitù: si pensi ad un tracciato o un ponte. Successivamente, il fondo viene diviso in due parti, assegnate a proprietari diversi. Delle due parti, in capo all’originario proprietario, una era asservita all’altra. Ciò comporta che, al momento della divisione per assegnazione a due proprietari diversi, le due parti, originariamente unite, diverranno rispettivamente fondo servente e fondo dominante.