Molte donne affrontano la fine del matrimonio con un grosso dubbio. Mi separo e vorrei la casa coniugale in assegnazione. In generale le mogli non dovrebbero avere alcun timore, perché la casa coniugale viene di solito assegnata al coniuge con cui convivono i figli. Di solito il genitore colocatario dei figli è proprio la madre.
Anche se di solito la casa coniugale è assegnata alla moglie non dimenticatevi di fare apposita domanda in tal senso durante la separazione. Infatti i coniugi potrebbero anche decidere diversamente. Potrebbero vendere la casa familiare e dividersi il ricavato, magari per acquistare due distinti appartamenti in cui andare a vivere.
Quindi se volete avere la casa in assegnazione dovete, prima di tutto, chiederlo. A quel punto il giudice seguirà la prassi e, se ci sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la casa spetterà a voi.
Mi separo e vorrei la casa coniugale in assegnazione
Spiegata la regola generale vediamo alcuni casi particolari che sono frequenti nella vita quotidiana.
Se la casa coniugale era in locazione, e non in proprietà, il contratto di locazione verrà intestato al coniuge che rimane a vivere in essa con i figli. Non è detto che il giudice obblighi il marito che lascia la casa a pagare ancora il canone di locazione, proprio perché lui non abiterà più lì. Il canone però potrebbe essere troppo alto per la ex moglie che rimanga a vivere in quella casa.
Potrete allora provare a chiedere al giudice, tenuto conto dei redditi rispettivi dei coniugi, di porre una parte dell’affitto a carico del coniuge che ha lasciato la casa. In questo senso non esistono ferree regole generali, ma scelte discrezionali da parte del giudice.
Le spese per la casa assegnata sono divise tra i due coniugi secondo la ripartizione che si applica anche tra proprietario ed inquilino. Immaginiamo casa di proprietà del marito e assegnata alla moglie. Il marito pagherà le spese che spetterebbero al proprietario anche in caso di locazione, come le spese condominiali straordinarie e le riparazioni interne sempre straordinarie.
Se per l’acquisto della casa è stato contratto un mutuo le rate continueranno ad essere pagate dal coniuge che si è intestato il mutuo stesso. Per esempio il marito, se lui si era intestato il mutuo perché aveva lo stipendio più alto. Solo con l’accordo di entrambi i coniugi si potrà decidere diversamente.
La moglie, in quanto assegnataria, dovrà però pagare le spese condominiali ordinarie, le bollette per le utenze e le spese interne ordinarie. Tra queste ultime rientrano per esempio le piccole manutenzioni ordinarie, la tassa sulla spazzatura, la revisione della caldaia.
La revoca dell’assegnazione
Il provvedimento di assegnazione può essere revocato dal giudice in questi casi.
a) il coniuge assegnatario non abita più stabilmente la casa, convive con un nuovo compagno o addirittura si è risposato;
b) i figli raggiungono l’indipendenza economica;
c) decesso del coniuge assegnatario.
Ovviamente la revoca deve essere chiesta dal coniuge proprietario dell’immobile. Potrà farlo presentando in tribunale un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione su cui deciderà il giudice.
Mi separo e vorrei la casa coniugale in assegnazione
La casa mi viene assegnata, ma se poi mio marito la vende prevale la mia assegnazione o la compravendita?
Opponibilità ai terzi dell’assegnazione
Per essere tutelate nei confronti del terzo acquirente dovete trascrivere il provvedimento di assegnazione. Trascrivere significa rendere quel diritto noto a tutti perché pubblicizzato nei pubblici registri. La trascrizione è la stessa operazione cui provvede il notaio quando acquistate un immobile. Potete chiedere la trascrizione del provvedimento di assegnazione. Così il terzo che acquista lo farà sapendo che deve rispettare il diritto di assegnazione finché non viene meno.