L’INPS chiarisce come ottenere l’esonero contributivo nel Cassetto previdenziale

INPS

Le aziende che intendono fruire dell’esonero previdenziale al posto della cassa Integrazione dovranno seguire le più recenti indicazioni INPS sull’argomento. Si tratta di una nuova comunicazione che mira a fare ulteriore chiarezza sull’ottenimento del beneficio. L’INPS chiarisce come ottenere l’esonero contributivo nel Cassetto previdenziale ed il Team di ProiezionidiBorsa ne illustra gli aspetti principali.

Le nuove e ulteriori indicazioni operative da parte dell’INPS

Giungono nuove indicazioni da parte dell’Istituto di Previdenza Sociale circa la possibilità di fruire dell’esonero contributivo in alternativa alla CIG. Si tratta di una misura che interessa le aziende che non richiedono settimane aggiuntive di cassa integrazione per causa del Covid-19. Nel messaggio INPS n. 4781 dello scorso 21 dicembre l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni operative per le aziende. Secondo quanto si legge nel messaggio, al fine di ottenere l’esonero i datori di lavoro dovranno accedere alla funzione Contatti presente nel proprio Cassetto previdenziale INPS.

Da qui si dovrà produrre un’istanza con codice 2Q passando dalla voce per azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 D.L. 104/2020. in questa sezione il datore potrà dichiarare tutti i dati lavorativi che interessano ciascun dipendente. Si ricorda che l’ammontare dell’esonero corrisponde al doppio delle ore riferite all’integrazione al salario dei mesi di maggio e giugno 2020.

In quale modalità si potrà fruire dell’esonero contributivo

L’INPS chiarisce come ottenere l’esonero contributivo nel Cassetto previdenziale ricordando che tale beneficio è fruibile tra il 15 agosto e 31 dicembre. Il massimo dell’agevolazione corrisponde ad un periodo di 4 mesi. Chi utilizza tale sistema, potrà utilizzare il credito in forma di compensazione verso altri debiti dell’azienda oppure in denunce successive. In alternativa, vi è anche la possibilità di ricevere un rimborso inoltrando una specifica richiesta in base alla procedura. Chi optasse per quest’ultima soluzione può procedere seguendo le voci nel Cassetto previdenziale dedicate a “Dichiarazione compensazione” o “Rimb-cont”. Queste le principali indicazioni sui nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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