L’imposta di registro a tariffa fissa deve applicarsi per ciascuna delle cessioni di quote sociali contenute nel rogito

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L’imposta di registro a tariffa fissa deve applicarsi per ciascuna delle cessioni di quote sociali contenute nel rogito. Studiamo il caso. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22134 del 03/08/2021, ha chiarito il trattamento impositivo di registro in caso di cessione di quote sociali. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della sentenza di primo grado, confermava la legittimità dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro. Tale avviso era stato notificato ad un notaio, quale responsabile di imposta, in relazione ad un rogito relativo a tre distinte cessioni di quote societarie. Per tali cessioni il notaio aveva autoliquidato l’imposta unica fissa di euro 200,00, per tutte e tre le cessioni stipulate.

La CTR affermava che le cessioni di quote sociali verso uno o più cessionari, benché contenute in un unico documento, costituiscono disposizioni che rilevano autonomamente. Le stesse, rilevano i giudici, conservano infatti una propria, autonoma, rilevanza giuridica. Le disposizioni soggette a tassazione unica sono infatti soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù di legge, un vincolo di connessione necessaria. E questo in ragione di una esigenza obbiettiva del negozio giuridico e non per volontà delle parti. In sostanza, affermava la CTR, il collegamento deve avere carattere oggettivo.

Il ricorso per cassazione

Il notaio proponeva infine ricorso per cassazione. Rilevava il ricorrente che nella ipotesi, ritenuta identica, di assegnazione ai soci le disposizioni sono soggette ad un’unica imposta di registro a tariffa fissa. E non a tante imposte a tariffa fissa quante sono le assegnazioni. Il notaio evidenziava altresì come la norma prevede l’imposta in misura fissa per gli atti pubblici aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione. E l’uso del plurale da parte della norma intenderebbe sancire l’applicazione di una sola imposta di registro. Anche nel caso di più cessioni di quote contenute nel medesimo rogito.

La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato. Evidenziano i giudici di legittimità che la disposizione richiamata si applica solo se le assegnazioni sono soggette all’IVA, o hanno per oggetto utili in denaro. Né assume rilevanza l’uso del plurale utilizzato nella stessa disposizione. Il termine “quote”, rileva la Cassazione, viene infatti indifferentemente adoperato al posto del singolare per rappresentare il trasferimento della partecipazione in una società. Correttamente dunque la Commissione Tributaria Regionale aveva stabilito che l’imposta di registro a tariffa fissa deve applicarsi per ciascuna delle cessioni di quote sociali contenute nel rogito. In tali casi, infatti, conclude la Corte, non è configurabile un negozio complesso, connotato da una causa unitaria, ma distinti e autonomi atti negoziali.

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