Ebbene, sul tema del licenziamento per giusta causa quando c’è assenza ingiustificata dal posto di lavoro è intervenuta più volte la Corte di Cassazione. In particolare, la questione è stata affrontata con ordinanza n. 13980/2020. Alla stregua di essa, se il lavoratore va al mare durante il periodo di malattia, il licenziamento è legittimo. Infatti, se durante il predetto periodo, risulta assente alle visite domiciliari, viene ad essere compromesso il rapporto fiduciario che è alla base del contratto di lavoro. Quindi, la violazione delle regole sottostanti alla relazione lavorativa, giustifica il licenziamento.
Vicenda processuale
La vicenda processuale ha visto il lavoratore soccombente nei tre gradi di giudizio. In particolare, il Tribunale, in prime cure, ha respinto l’opposizione all’ordinanza di rigetto emessa nei confronti dell’impugnazione del licenziamento. La Corte d’Appello, a sua volta, ha respinto il reclamo del lavoratore verso la decisione del Tribunale. Nel caso di specie, era emerso, durante l’istruttoria che il lavoratore, nel periodo di astensione dal lavoro per malattia, svolgeva attività incompatibili con tale condizione. Il giudice ha altresì tenuto conto del mancato rispetto delle fasce di reperibilità da parte dello stesso. Inoltre, ha considerato la vacanza al mare fatta dal medesimo, reputando tutti questi elementi lesivi del rapporto di fiducia e sufficienti a legittimare il licenziamento. Di conseguenza, ha reputato soccorrere al principio per cui c’è licenziamento per giusta causa quando c’è assenza ingiustificata dal posto di lavoro.
Motivazioni della decisione
Il dipendente, ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando che l’assenza a casa durante le visite domiciliari, era stata reputata erroneamente idonea a ritardare la guarigione. Inoltre, ha lamentato la qualifica come legittimo, del licenziamento. Infatti, esso sarebbe stato deciso per il solo fatto dell’assenza da casa, nei 2 giorni consecutivi, in cui erano avvenute le visite di controllo. A fronte di queste doglianze, la Cassazione, ha rigettato il ricorso per le seguenti ragioni. Anzitutto perchè l’espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore, è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede. Ciò giustifica il recesso del datore di lavoro, laddove riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute. Inoltre, dette ulteriori attività sarebbero incompatibili con lo stato di malattia.
A maggior ragione, poi, l’osservanza della regola di rendersi reperibile, durante il periodo di malattia, presso la propria abitazione, rappresenta uno specifico dovere del lavoratore. Quindi, la sua assenza dal lavoro, per andare a mare, sarebbe incompatibile con gli obblighi contrattualmente assunti. Inoltre, sarebbe incompatibile anche con il suo stato di malattia, non favorendo una pronta guarigione. Ciò, con la conseguenza, che tutte queste condotte, giustificherebbero un legittimo licenziamento, quindi un licenziamento per giusta causa.