L’emergenza epidemiologica da Covid 19 configura una causa di forza maggiore. Studiamo il caso.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 8 del 5 gennaio 2021, ha fornito un importante chiarimento in tema di Covid 19 come possibile causa di forza maggiore. Nella specie, il contribuente, nel proporre interpello, faceva presente che il 29 maggio 2019 aveva acquistato un appartamento da adibire ad abitazione principale, stipulando un mutuo per l’acquisto dello stesso. L’istante precisava che, per poter beneficiare della detrazione sugli interessi del mutuo, avrebbe dovuto spostare la residenza nella nuova casa entro 12 mesi dall’acquisto. Tuttavia, a causa della quarantena imposta dal Covid 19, aveva potuto spostare la residenza solo il 29/06/2020. Il contribuente riteneva quindi di poter fruire della detrazione, sussistendo una causa di forza maggiore, idonea ad impedire la decadenza dalla facoltà di detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia rileva che la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto di unità immobiliari spetta se l’immobile viene adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Se l’immobile è oggetto di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale e comunque entro due anni dall’acquisto. Ciò premesso, l’Amministrazione richiama la Circolare 7/2017, che ha chiarito il caso in cui non sia possibile fissare la dimora abituale entro due anni dall’acquisto per cause imputabili al Comune.
Se il Comune non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative, afferma l’Agenzia, si potrà comunque usufruire della detrazione. Nel caso in esame non ricorreva tale ipotesi. Il contribuente, avendo acquistato l’abitazione in data 29 maggio 2019, avrebbe quindi dovuto adibirla a dimora abituale entro un anno dalla data di acquisto dell’immobile.
Il caso della forza maggiore
Tuttavia, a causa del Covid e delle interruzioni della operatività dei Comuni determinata dall’emergenza, la residenza era stata spostata solo il 29 giugno, e cioè con un mese di ritardo. Nella fattispecie in esame, dunque, come detto, non ricorreva l’ipotesi di ritardo nel rilascio dell’abitazione amministrativa comunale considerata dalla Circolare. In ogni caso, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’emergenza epidemiologica da Covid 19 configura una causa di forza maggiore. Ricorre, infatti, il caso della forza maggiore quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato. Vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.
E l’avverarsi di una causa di forza maggiore è idonea a impedire la decadenza dall’agevolazione se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell’immobile. Ipotesi questa correlabile alla fattispecie in esame. Anche tenuto conto che la destinazione dell’immobile a dimora abituale richiede l’espletamento di attività (ad es. trasloco, spostamento di persone) rese difficoltose per effetto dei divieti imposti dai vari decreti.
Conclusioni
Il contribuente, conclude l’Agenzia, poteva dunque fruire della detrazione. A condizione che l’immobile fosse adibito a dimora entro due anni dal rogito, oltre alla maggiorazione del periodo di “sospensione Covid”. Dato che la causa di forza maggiore si era verificata in pendenza del termine, l’istante poteva fruire di una proroga del termine corrispondente alla durata della causa di forza maggiore. Il periodo di “sospensione” (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) aveva infatti impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell’immobile a dimora abituale. Si osserva del resto che, anche in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta. Sono dunque a tal fine sufficienti anche circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate. Tutti elementi che difficilmente potrebbero non essere considerati presenti anche nella infausta situazione legata al Covid 19.