L’efficacia del patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società. Il Favor libertatis, riflesso del principio dell’autonomia contrattuale in ambito societario

Amministratore società

L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni ha segnato il superamento del formalismo giuridico, in omaggio al principio di atipicità dei contratti, quale manifestazione dell’autonoma contrattuale dei privati.

In altri termini, ai contraenti è consentito di sottoscrivere contratti atipici, ovvero non sussumibili necessariamente  in alcun tipo di accordo contemplato dal codice civile, ma frutto dell’autonomia negoziale, ai sensi dell’art. 1322 c.c.

Principio, quest’ultimo, che sottende il favor accordato dal Legislatore alla libertà delle forme, in virtù del quale si è assistito alla nascita del “collegamento negoziale”, ovvero alla sottoscrizione di contratti paralleli, tra loro funzionalmente collegati e di “patti”, a latere di contratti tipici.

I patti parasociali in ambito societario

Riguardo l’efficacia del patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società, in ambito societario è invalsa la dinamica dei “patti parasociali”, ratificati da uno o più soci, sovente dal solo o dai soli soci di maggioranza e finalizzati a disciplinare alcuni aspetti dell’attività societaria.

Tali accordi, tuttavia, si innestano su statuti di società preesistenti, ponendosi conseguentemente il problema di stabilirne i limiti di validità. Segnatamente, occorre rispondere al seguente quesito: Entro quali limiti le disposizioni dei patti parasociali prevalgono su quelle statutarie e quali conseguenze discendono dall’inadempimento delle disposizioni pattizie da parte dei soci, i quali hanno le hanno sottoscritte?

La risposta al quesito è mutuata dall’art. 1322 c.c., a tenore del quale: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla Legge”.

Il primo comma della citata disposizione codicistica pone un limite naturale all’autonomia contrattuale: La Legge, per tale intendendosi la non contrarietà degli accordi all’ordine pubblico, al buon costume ed alle norme inderogabili, in quanto “imperative”.

L’efficacia del patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società

Il secondo comma della predetta disposizione codicistica suggerisce un altro limite: la meritevolezza di tutela, secondo l’ordinamento giuridico, dello scopo perseguito dai contraenti. Confine, quest’ultimo, che, traslato in materia societario, si traduce nella non contrarietà dello scopo “pattizio” con “l’interesse sociale” e nella non prevaricazione dell’organo amministrativo da parte dei soci, sottoscriventi il patto.

A tali postulati ermeneutici è pervenuta la giurisprudenza di merito, con una recente sentenza: N. 6438/2020 del 8.10.2020, pronunciata dal Tribunale Partenopeo.

I magistrati napoletani hanno affermato il principio per cui il patto parasociale, stipulato dal socio di maggioranza, vincola solo il socio ma non la società, non essendo configurabile un affidamento giuridicamente rilevante. La ratio sottesa alla massima è da ravvisare nel secondo comma del precitato art. 1322 c.c. ovvero nel fatto che, diversamente opinando, l’azionista di maggioranza potrebbe sempre impegnare la società, “scavalcando l’organo amministrativo”.

La sentenza in commento ha il pregio di offrire un’esauriente risposta a tutti i quesiti del Legislatore, in tema di validità ed efficacia dei patti parasociali.

La massima della pronuncia, infatti, sottende la validità del patto sottoscritto dall’azionista di maggioranza, perché non in contrasto con norme imperative e/o inderogabili di legge, ma ne limita l’efficacia al solo socio sottoscrivente, per non sacrificare    l’interesse societario e non prevaricare l’organo amministrativo.

Le precisazioni dei magistrati

Del resto, precisano i magistrati del Foro di Napoli, il socio di maggioranza resta libero di non adempiere agli obblighi assunti con il patto sottoscritto e di subirne le relative conseguenze, senza perciò impegnare la società e gli altri soci.

La sentenza si inserisce in un quadro giurisprudenziale che accorda favore all’autonomia contrattuale in ambito societario, nonché all’iniziativa economica privata dei singoli soci, tutelata dalla Costituzione.

Si assiste, dunque, ad una sorta di “rafforzamento del ruolo dei soci” che, senza prevaricare le funzioni dell’Amministratore o del CDA, si collocano certamente in una posizione paritaria rispetto all’organo di gestione, con i limiti imposti dalla Legge.

Prassi, questa, che avrà certamente ripercussioni in tema di riparto di responsabilità, determinando, di fatto, una sorta di “spersonalizzazione” della società, quale persona giuridica, tra le persone fisiche, i soci, attori protagonisti della vita societaria.