Le spese di giudizio possono essere compensate solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni

agenzia delle entrate

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 2963 del 01/02/2022, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di condanna alle spese di giudizio nel processo tributario. Nella specie, il contribuente aveva promosso un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza. La Commissione Tributaria Regionale aveva infatti annullato una cartella di pagamento e condannato l’Amministrazione Finanziaria alla restituzione di più di seimila Euro. E il contribuente chiedeva che tale pronuncia venisse appunto eseguita.

La Commissione Tributaria Regionale dava però atto che, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato il rimborso. E pertanto veniva dichiarata la cessata materia del contendere. Avverso tale decisione il contribuente proponeva però ricorso per cassazione, per avere la CTR erroneamente disposto la compensazione delle spese del giudizio.

La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che era nella specie pacifico che l’Amministrazione Finanziaria si era resa inadempiente nel rimborsare al contribuente le somme indebitamente versate. Solo nel corso del giudizio di ottemperanza l’Agenzia delle Entrate aveva assolto all’obbligo restitutorio, essendo pacifica la soccombenza virtuale dell’Ufficio. Però le spese di giudizio possono essere compensate solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni. E tali ragioni devono essere espressamente motivate.

Le ragioni della compensazione, del resto, non possono essere espresse con una formula di stile o generica.

Le spese di giudizio possono essere compensate solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni.Conclusioni

In conclusione, nel caso in esame il giudice aveva compensato le spese del giudizio valorizzando il comportamento dell’Agenzia delle Entrate. Aveva infatti evidenziato la Commissione che l’Amministrazione, prima del deposito del ricorso, aveva trasmesso al concessionario della Riscossione l’ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate. La stessa, rilevavano i giudici, si era anzi anche fattivamente attivata affinchè il contribuente ricevesse in tempi brevi il rimborso. Ma tale circostanza non spiegava comunque effetto sulle spese, in quanto il pagamento era avvenuto dopo che era stato promosso il giudizio di ottemperanza. Giudizio preceduto anche dalla infruttuosa formale messa in mora. E dunque la condanna alle spese di giudizio era dovuta.