Le quotazioni OMI non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio

Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26 del 04/01/2022, ha chiarito il valore accertativo, ai fini immobiliari dei valori della banca data OMI. Nella specie, la società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. I giudici di secondo grado avevano parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Il contenzioso riguardava un avviso di rettifica di imposta ipocatastale relativamente ad immobile ceduto dalla società ricorrente con atto notarile. La società denunciava, tra le altre, che la CTR aveva ritenuto la legittimità dell’atto impugnato solo sulla base di valutazioni offerte dall’Ufficio. E lamentava che i giudici avevano invece omesso di effettuare il confronto con altri immobili, dalle analoghe caratteristiche e condizioni, trasferiti entro un triennio.

La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato. La Cassazione riconosce che l’accertamento immobiliare non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore delle quotazioni OMI. L’accertamento del maggior reddito richiede infatti in tali casi la sussistenza di ulteriori elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti.

Le quotazioni OMI non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio.

Le stesse sono piuttosto idonee a condurre ad indicazioni di valore di larga massima. Il valore dell’immobile, del resto, può variare in funzione di molteplici parametri, quali l’ubicazione, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché le opere di urbanizzazione. In definitiva, afferma la Corte, un avviso di liquidazione fondato esclusivamente sui valori OMI non può ritenersi fondato sotto il profilo motivazionale. Le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipica di prova.

Conclusioni

Nella specie, tuttavia, la CTR aveva ritenuto correttamente motivato l’accertamento sulla base di una stima effettuata mediante utilizzo dei valori OMI e del criterio sintetico-comparativo. La stima conteneva infatti, in questo caso, anche riferimenti a compravendite immobiliari di edifici industriali simili, nella stessa zona e nel medesimo periodo. Le stime dell’OMI erano dunque integrate da altri elementi probatori e potevano essere considerate ragionevolmente attendibili.