Le prestazioni relative ad immobili non sono imponibili qualora abbiano ad oggetto un immobile all’estero. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22129 del 03/08/2021, ha chiarito il trattamento Iva sulle prestazioni di servizi su immobili all’estero. Nella specie, Agenzia Entrate aveva notificato ad una società un accertamento, con il quale aveva recuperato l’Iva su fattura emessa in regime di esenzione. La fattura era relativa all’esecuzione di prestazione di servizi su immobili siti in Croazia. La società aveva proposto ricorso, accolto, sul punto, dalla Commissione Tributaria Provinciale. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale lo aveva rigettato, confermando la decisione di primo grado. L’Amministrazione finanziaria proponeva infine ricorso per cassazione. Rilevava l’Agenzia che i giudici non avevano spiegato cosa legittimasse l’applicazione del regime di non imponibilità Iva.
La decisione
Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato. Evidenziano i giudici che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio. O quando sono rese da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero. O, infine, quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero. Non si considerano invece effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese da stabili organizzazioni all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per le società si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
Ma, ricorda la Cassazione, le prestazioni di servizi relative ad immobili si considerano effettuate nello Stato quando l’immobile è situato nel suo territorio. In sostanza, le prestazioni relative ad immobili non sono imponibili qualora abbiano ad oggetto un immobile all’estero. E, nella specie, la prestazione di servizi era svolta su di un immobile sito in Croazia, essendo dunque giustificato il regime di non imponibilità dell’Iva.
Osservazioni
Nel caso in esame l’Amministrazione aveva contestato l’indebita applicazione del regime di non imponibilità Iva, essendo la descrizione della prestazione di cui alla fattura sommaria. La fattura non indicava infatti il luogo in cui la prestazione era stata resa. L’Agenzia non aveva quindi posto in discussione la inesistenza oggettiva dell’operazione, ma la corretta applicazione del regime di imponibilità. L’onere probatorio gravante sulla contribuente atteneva pertanto solo alla individuazione del luogo di esecuzione della prestazione. E dunque alla localizzazione dell’immobile in relazione al quale erano state eseguite le prestazioni di servizi. Ed avendo il contribuente provato che tale immobile non si trovava in Italia, l’accertamento era quindi illegittimo.