Il D.L. n. 28/2020, in vigore dal 1° maggio, ha introdotto diverse disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile. Vi sono diverse novità, tra cui disposizioni riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al D.L n. 18 del 2020.
Le novità del settore giustizia per le cause in materia di tutela dei minori e in materia elettorale
Con il decreto legge n. 28 del 2020 è stato disposto che le esigenze connesse all’emergenza sanitaria, non fermeranno le cause relative alla tutela dei minori. Esse sono state inserite nell’elenco di quelle nei confronti delle quali non trovano applicazione né il rinvio delle udienze né la sospensione dei termini. La medesima eccezione riguardante le cause relative ai minori è stata estesa a quelle aventi ad oggetto i procedimenti elettorali.
Le novità del settore giustizia per le cause penali, civili e amministrative
Il D.L. 28/2020 ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine finale del periodo durante il quale i capi degli uffici giudiziari potranno emettere provvedimenti organizzativi per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all’interno di ogni spazio degli uffici stessi. Nella trattazione delle udienze civili da remoto è prevista la presenza nell’ufficio giudiziario del Giudice.
In caso contrario, esse verranno rinviate.
Per le udienze penali è previsto che, salvo che vi sia il consenso delle parti, non si procederà alla trattazione da remoto.
Ciò vale sia per le udienze di discussione finale che per quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.
Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi, sulla scorta del predetto D.L. si è stabilito che dal 30.05. al 31.07.20, le parti potranno chiedere la discussione orale con modalità da remoto. A tal uopo, bisogna depositare l’istanza nel termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero cinque giorni prima dell’udienza cautelare. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 del giorno stesso dell’udienza. Oppure può essere richiesto il passaggio in decisione. In ogni caso, il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente in udienza a ogni effetto di legge.