Ai fini fiscali, le modifiche della residenza hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello della variazione anagrafica. Studiamo il caso.
La Cassazione, con la Sentenza n. 41137 del 22/12/2021, ha chiarito rilevanti profili in tema di notifica ad indirizzo errato per variazione anagrafica già avvenuta. Nella specie, il contribuente impugnava una cartella di pagamento basata su un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti e non impugnato. Il contribuente deduceva l’omessa notifica dell’avviso, asseritamente mai ricevuta.
E documentava d’aver comunicato all’anagrafe il trasferimento (in data 17.11.2008), con notifica avvenuta il 19.12.2008 presso la vecchia residenza, ormai riconducibile alla sola moglie separata. Il perfezionamento formale della variazione anagrafica, a cura del funzionario comunale, si era però concretizzato in data 22.12.2008. Per tale motivo, la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale, invece, accoglieva l’appello del contribuente. L’Agenzia delle Entrate proponeva, infine, ricorso per cassazione, per avere la CTR trascurato che il perfezionamento della variazione anagrafica era posteriore alla notifica dell’accertamento. Rilevava inoltre l’Amministrazione finanziaria che lo stesso contribuente, nelle dichiarazioni dei redditi successive, aveva indicato l’indirizzo presso il quale risultava eseguita la contestata notifica.
La decisione
Secondo la Suprema Corte, la prima censura era infondata. Evidenziano i giudici che correttamente la notifica era stata considerata intempestiva, una volta decorso il termine di trenta giorni dalla variazione anagrafica.
E il decorso del termine, afferma la Cassazione, parte dal giorno della comunicazione della variazione d’indirizzo a cura del contribuente. Non rileva, pertanto, il successivo perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica. Inoltre, non è del resto ragionevole che la norma colleghi il decorso del termine ad un momento inconoscibile sia da parte del contribuente che dell’Amministrazione. Non può dunque, a tal fine, rilevare il momento dell’adempimento burocratico dell’annotazione della variazione anagrafica ad opera del funzionario comunale deputato a provvedervi.
Le modifiche della residenza hanno efficacia dal trentesimo giorno
In conclusione, i trenta giorni “utili” non decorrono dal perfezionamento della formale iscrizione all’Anagrafe. Da quel momento in avanti, del resto, non vi sarebbe alcun motivo per cui la stessa notifica non avvenga all’indirizzo corrispondente. Modifiche della residenza hanno efficacia dal trentesimo giorno. Un ulteriore tempo “supplementare”, per permettere all’Amministrazione di recuperare, a fini notificatori, il vecchio indirizzo non troverebbe quindi alcun fondamento. Solo onere a carico del contribuente è pertanto quello di dare comunicazione della variazione dell’indirizzo.
Conclusioni
Che la variazione spieghi effetto solo una volta decorsi i successivi trenta giorni si giustifica dunque in un’ottica di tutela di certezza dei rapporti giuridici. Ma tale tutela deve avere un orizzonte equo, tanto per l’Ufficio notificante, quanto per il contribuente destinatario della notifica. Se invece il termine per procedere alla notifica al vecchio indirizzo fosse fatto decorrere dall’annotazione formale, il dies a quo di efficacia risulterebbe assolutamente incerto.
La Cassazione rileva infine che anche l’indicazione di un indirizzo in una dichiarazione fiscale, successiva all’effettivo trasferimento, non può incidere sul perfezionamento della notifica. Il contribuente-persona fisica, in ipotesi di variazione del domicilio fiscale non è assoggettato, a differenza delle società, ad alcuno specifico onere di comunicazione. È infatti la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso del detto termine dilatorio.