L’e-mail ha valore di prova?

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L’e-mail ordinaria è un documento informatico, utilizzato per ogni sorta di comunicazione, sia di carattere personale che professionale. L’e-mail ha valore di prova?

Negli ultimi tempi si ci è interrogati sul suo valore probatorio e sulla sua utilizzabilità in giudizio. Sul punto, gli indirizzi della Cassazione non sono stati univoci. Una prima sentenza della Cassazione e precisamente la n. 5523/2018, espressione del primo filone interpretativo, ha operato alcuni chiarimenti al riguardo. Ha sostenuto che: “Il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici.

La relativa definizione è fornita dall’art. 1, c. 1, lett. p), del D. Lgs. nr. 82/2005. Esso è un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Quanto all’efficacia probatoria, l’art. 21 del medesimo D.Lgs., attribuisce l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del cod. civ.solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. All’opposto è liberamente valutabile dal giudice l’idoneità probatoria di ogni diverso documento informatico, come l’e-mail tradizionale.

L’e-mail ha valore di prova? Nuovo indirizzo giurisprudenziale. Cassazione n. 19155 del 2019

In maniera diversa opina il secondo indirizzo giurisprudenziale sostenuto dalla recente ordinanza n. 19155/2019 della Cassazione. Alla stregua di esso:” la e-mail costituisce un documento elettronico che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c.. Pertanto, fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.” Disconoscimento che, per far perdere alla e-mail ordinaria il valore di prova deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito.

Ciò significa che dovrà concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. In tal modo, consentendo al giudice di accertare la conformità della stessa all’originale, anche ricorrendo ad altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

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