Le imprese che hanno debiti con il Fisco si possono salvare

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Le imprese che hanno debiti con il Fisco si possono salvare attraverso  il “salvataggio imprese insolventi”. Si tratta di una misura prevista nella Legge di conversione del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020. Il Decreto contiene misure urgenti connesse alla proroga di emergenza da Covid-19.

Le imprese che hanno debiti con il Fisco si possono salvare

In base a questo provvedimento, è possibile ottenere l’omologazione, da parte del Tribunale, di accordi di ristrutturazione e concordati preventivi, anche nel caso in cui gli enti previdenziali e assistenziali e il Fisco hanno un ruolo determinante nella maggiorazione dei creditori.

Per poter accedere a questo strumento, è prevista una condizione indispensabile che consiste nella dimostrazione, da parte dell’azienda, che il patrimonio è liquidabile nell’ambito del fallimento a condizioni meno vantaggiose rispetto alla proposta formulata.

Lo prevede un emendamento al Decreto legge n. 125/2020 che modifica gli articoli 180-182/bis – 182/ter. Inoltre, abroga il Decreto ministeriale del 4 agosto 2019, in merito ai criteri di transizione degli enti assistenziali, previdenziali e fiscali.

Ecco cosa cambia

Sono interessate nella misura tutte le imprese soggette al fallimento con debiti previdenziali ed erariali.

Lo stralcio dei debiti è possibile nell’ambito del concordato e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La condizione è che la proposta deve essere più conveniente della liquidazione fallimentare.

La novità riguarda gli effetti; infatti, non è più determinante il voto o l’adesione di enti previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL) e dell’Agenzia delle Entrate, per l’omologazione delle procedure di Cp e Ard.

Quindi, diviene il Tribunale l’unico organo competente a valutare l’attestazione del professionista e le ragioni che considerano la convenienza nella proposta.

Un passo importate per le imprese in crisi, poiché i crediti, sottoposti allo stralcio, saranno considerati anche ai fini del calcolo della maggiorazione per l’omologazione delle procedure attivate dal debitore.