Lo stato di necessità, principio generale del nostro sistema di diritto, sta ormai diventando protagonista di tutta la legislazione di emergenza. Quest’ultima, giustificata dal coronavirus, si sovrappone e sostituisce alla legislazione ordinaria, in caso di sua incompatibilità con la situazione concreta che stiamo vivendo. Quasi tutte le norme, infatti, fanno salvo, esplicitamente o implicitamente, lo stato di necessità, improntato sulla locuzione latina “necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem”. In altri termini, “la necessita’ non conosce legge, diventando essa stessa legge”.
Ed è proprio ciò che sta accadendo in questo periodo per effetto dell’emergenza sanitaria. In particolare, le deroghe alla legge ordinaria, riguardano anche il Codice Privacy, nella strategia di contact tracing, messa già a punto nel nord Italia. Essa consisterebbe in un sistema di geolocalizzazione ed identificazione di tutti coloro che sono entrati in contatto con il paziente, già risultato positivo al virus. Quindi, un sistema di prevenzione consistente nel seguire i movimenti del paziente in modo da rintracciare coloro con cui abbia interagito, allo scopo di arginare la diffusione del virus. In proposito, si ci chiede se detto strumento di “controllo dei movimenti” rappresenti una deroga al Codice Privacy, che professa esattamente il contrario.
Le deroghe alla legge ordinaria riguardano anche il Codice Privacy
Problemi di compatibilita’ del “contact tracing” con il Codice Privacy.
Naturalmente, un sistema diffatto, che in pratica, riduce a 0 la riservatezza della sfera personale dell’ex paziente di Coronavirus, fa sorgere dubbi di compatibilità con il Codice Privacy. All’uopo, però, quest’ultimo, all’art.9 prevede una deroga proprio in caso di “gravi minacce per la salute a carattere trasfrontaliero”. In siffatte situazioni, come quella de quo, il consenso dell’interessato rispetto ad informazioni che riguardino la sua salute, non è necessario. Tra l’altro, anche l’art. 15 della Direttiva E- Privacy prevede una deroga simile. Il problema di compatibilità, dunque, tra il contact tracing e la tutela dei dati personali va risolto sul piano del bilanciamento degli interessi.
Nella specie, considerata l’importanza degli interessi in gioco, tra il diritto alla privacy e quello alla salute, prevale quest’ultimo, gravemente messo in pericolo dalla pandemia in atto. Ne consegue che nessuno potrà opporsi alla pratica del contact tracing e della geolocalizzazione, invocando il diritto al rispetto della propria vita privata. Infatti, la necessità di fronteggiare la diffusione del virus e l’interesse generale a ridurre le morti, ha un valore esuberante rispetto alle esigenze di privacy.