Le controversie relative alle proposte di trattamento dei crediti tributari spettano alla giurisdizione ordinaria. Studiamo il caso. La Cassazione, a Sezioni Unite, con l’Ordinanza n. 22138 del 03/08/2021, ha chiarito qual è la giurisdizione in caso di controversia su transazione fiscale. Nella specie, una holding aveva presentato all’Agenzia delle Entrate un’istanza nell’ambito di un accordo per la ristrutturazione dei debiti. L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, esprimeva parere favorevole, che, tuttavia, veniva disatteso dalla Direzione Regionale della stessa Agenzia, gerarchicamente sovraordinata. Tale diniego veniva impugnato dalla società contribuente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. L’Agenzia proponeva però ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, negando quella del giudice tributario ed affermando quella del giudice ordinario, in particolare del tribunale fallimentare. La società contribuente insisteva invece per la sussistenza della competenza giurisdizionale della Commissione Tributaria Provinciale.
La decisione
La Corte, nell’accogliere il ricorso, rileva che le controversie relative alle proposte di trattamento dei crediti tributari spettano alla giurisdizione ordinaria. Con riferimento all’istituto in esame prevale infatti l’interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei crediti. In conclusione, la Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali e cioè il Tribunale fallimentare.
Osservazioni
Viene dunque disatteso l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, peraltro appoggiato dalla prevalente dottrina, favorevole all’affermazione della giurisdizione delle Commissioni tributarie. In questi casi deve in sostanza riconoscersi la prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale. L’”incidente tributario” della transazione fiscale è infatti essenzialmente finalizzato alla ristrutturazione debitoria della crisi di impresa. Come confermato anche dall’obbligatorietà del sub-procedimento di trattamento dei crediti tributari nell’ambito della “procedura madre” di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti. Insomma, ed in sintesi, la transazione fiscale rientra nel campo del diritto fallimentare e non in quello del diritto tributario.