A volte, quando la medicina o la scienza non riescono a dare una soluzione ai problemi, qualcuno si affida a santoni o fantomatici guaritori. Lo stesso può accadere quando si è afflitti da problemi sentimentali e ci si illude che il beneamato/a possano ritornare per effetto di riti propiziatori o altri stratagemmi. Sul piano psichico, le rassicurazioni di questi veggenti potrebbero arrecarci, almeno all’apparenza, qualche beneficio. Meno vantaggiose e salutari, invece, sono le pozioni o le false cure dei cd. guaritori, che possono anche essere fatali o peggiorative. Insomma, occorre stare molto attenti a fidarsi di persone che, casomai, possono approfittare delle debolezze e dei drammi altrui. Eppure, esiste un mondo di riti scaramantici, di maghi, di santoni, di guaritori che conta numerosissimi seguaci.
Quindi, si tratta di un fenomeno del quale, per forza di cose, si deve tener conto. Sicchè, ci chiederemo se l’attività dei cartomanti e dei santoni è legale e come si è pronunciata la giurisprudenza in proposito. Ebbene, la Corte di Cassazione, anche una sentenza recentissima, ossia la n. 10609/21 del 18.03.2021 ha ribadito che i rituali contro jella e il malocchio sono illegali. Pertanto, detta professione è proibita, sia se esercitata professionalmente che saltuariamente.
Posizioni della giurisprudenza sul punto
Per capire se l’attività dei cartomanti e dei santoni è legale, vediamo come si è pronunciata la giurisprudenza al riguardo. Si è detto, anzitutto che la legge vieta l’attività di ciarlatano. Tuttavia, essa distingue tra quello buono e quello cattivo. In questo senso, si è pronunciato il Tar Piemonte che ha salvato dalle accuse un cartomante. Ciò in quanto il suo scopo non sarebbe stato quello di truffare la gente, bensì di dispensare consigli in cui egli stesso credeva. Inoltre, si è specificato che in un’epoca di maggiore alfabetizzazione e in cui la gente riceve una maggiore informazione anche sulle distorsioni di certi fenomeni, non c’è ragione di garantire una tutela rafforzata a chi si affida ai “ciarlatani”.
Si tratterebbe, cioè, di una scelta consapevole, quando proviene da persone normali, che non soffrono di disabilità o non possono essere considerate, in qualche modo, per l’età o altre ragioni, soggetti “deboli”. Accanto, però a quelli inoffensivi, vi sono, però anche i truffatori, avverte la Cassazione. Si pensi a quei fantomatici santoni che commercializzano fatture, filtri d’amore o unguenti miracolosi verso lauti corrispettivi in danaro. In questi casi, si è tecnicamente in presenza di contratti nulli, con la conseguenza che se non vengono onorati, il mago o santone, non potranno rivolgersi al giudice per chiedere l’adempimento. Di contro, il cliente che ha pagato e, poi, presa coscienza della truffa, ha cambiato idea e vuol ottenere il danaro in restituzione, può ottenere tutela in giudizio.
Per esperire in tal caso l’azione di restituzione, non c’è un termine da rispettare proprio perchè il contratto stipulato con il millantatore è nullo. Inoltre, sul piano penale, si può far sempre valere il reato di truffa contro il mago e il santone che si siano appropriati del nostro danaro, con artifizi e raggiri. Per la Cassazione, in particolare, si configurerebbe la truffa aggravata in quanto il chiromante o il guaritore approfittano della credulità popolare. Ciò soprattutto quando si tratti di vittime afflitte da problemi di salute o in stato di difficoltà.