Il cittadino che ha subito una riduzione della propria capacità lavorativa a causa di una sopraggiunta invalidità, riceve in alcuni casi l’assegno ordinario di invalidità. L’importo di tale prestazione, tuttavia, subisce delle particolari riduzioni se si verificano alcune specifiche circostanze. Nella presente guida il Team di Redazione di ProiezionidiBorsa spiega perché l’assegno ordinario di invalidità INPS subisce una ulteriore riduzione in questi casi in analisi.
Cosa è l’assegno ordinario di invalidità e quando si riceve
Quando si parla di assegno ordinario di invalidità non si deve confondere con la pensione di invalidità civile INPS. Difatti, oltre a differenti criteri di inclusione per il beneficio del trattamento, queste prestazioni si fondano su presupposti differenti. L’assegno ordinario di invalidità, a differenza della pensione per invalidi civili è un trattamento di tipo previdenziale che si conforma a quanto stabilisce la Legge n. 222/1984.
L’importo mensile che il lavoratore con ridotta capacitò lavorativa riceve si calcola in base a determinati fattori di tipo previdenziale, reddituale e contributivo. Come abbiamo visto in una precedente guida, l’importo dell’assegno si riduce dal 25% fino al 50% in alcuni casi specifici consultabili qui. A queste diminuzioni dell’importo, tuttavia, è possibile che ne subentri una seconda. L’assegno ordinario di invalidità INPS subisce una ulteriore riduzione in questi casi che analizziamo.
Cause che determinano la seconda riduzione
Le circostanze che descrivono la seconda riduzione subentrano quando l’assegno, precedentemente ridotto, si mantiene superiore al trattamento minimo. Questo significa che qualora dovesse superare la soglia di 515,58 euro mensili, esso può esporsi ad un ulteriore taglio in forma di trattenuta. Tale riduzione risulta applicabile in relazione all’anzianità contributiva del beneficiario e al calcolo sul cumulo dei redditi. Difatti se il lavoratore ha meno di 40 anni di contributi, può subentrare le seconda trattenuta variabile in base alla tipologia di lavoro autonomo o dipendente; se ha almeno 40 anni di contributi, la seconda trattenuta non si applica invece.
L’assegno ordinario di invalidità INPS subisce una ulteriore riduzione in questi casi dunque. Tale rattenuta invece non si applica quando: l’ulteriore reddito risulta di importo inferiore al trattamento minimo; tale reddito ulteriore è la risultante di attività socialmente utili in programmi di reinserimento; oppure quando interessa contratti a termine delle durata inferiore a 50 giorni l’anno. Ecco le principali cause che potrebbero determinare le seconda riduzione dell’assegno ordinario di invalidità.