Sono molti i contribuenti che versano in una condizione di limitata capacità lavorativa. Questa condizione, se opportunamente certificata e conforme a specifici requisiti, prevede l’erogazione di una indennità mensile. Si tratta del cosiddetto assegno ordinario di invalidità che descrive un trattamento diverso dalla pensione di invalidità civile. Facendo leva sulle opportune differenze, i Tecnici di ProiezionidiBorsa mostreranno che l’assegno ordinario di invalidità INPS si riduce del 50% in questi casi in esame.
Che cos’è l’assegno ordinario di invalidità
Quando parliamo di assegno ordinario di invalidità (AOI) facciamo riferimento ad un trattamento che spetta al lavoratore dipendete o autonomo con ridotte capacità lavorative. Esso segue quanto disciplina la Legge 222/1984. Tale riduzione deve essere di almeno 2/3 ed accompagnarsi ad una contribuzione minima di almeno 5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente la richiesta. Il requisito contributivo è importante perché rappresenta uno degli elementi che distingue l’AOI dalla pensione di invalidità.
Mentre il primo è di natura previdenziale, il secondo invece è di natura assistenziale. Inoltre, l’assegno ordinario di invalidità INPS si riduce del 50% in questi casi che ci apprestiamo ad analizzare.
Quali sono le condizioni di reddito che riducono l’assegno
Per ottenere l’assegno ordinario di invalidità INPS non è necessario sospendere la propria attività lavorativa. Questo significa che, pur percependo la quota spettante dall’INPS, è possibile continuare a produrre reddito. Tuttavia, è utile specificare che l’assegno ordinario di invalidità INPS si riduce del 50% in questi casi. Cerchiamo di capire nel dettaglio.
Nei casi in cui il reddito che produce il beneficiario dell’assegno superi di 4 volte il trattamento minimo INPS, allora l’assegno si riduce del 25%. Se, invece, tale reddito si attesta a valori di 5 volte il trattamento minimo INPS, allora l’AOI si dimezza. A tale limitazione, inoltre, si aggiungono le operazioni di riduzione per cumulo. Per i lavoratori dipendenti corrisponde al 50% della parte eccedente. Ai lavoratori autonomi la quota di non cumulabilità corrisponde al 30% della parte eccedente. L’unica deroga alla cumulabilità si ha quando l’assegno ordinario di invalidità si liquida sulla base di 40 anni di contributi.
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