L’applicabilità delle misure cautelari giustifica la notifica anticipata dell’accertamento. Studiamo il caso.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 22750 del 2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili sulla legittimità dell’accertamento notificato prima di 60 giorni dalla conclusione della verifica. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento con cui rettificava l’imposta dovuta ai fini Irpef, Iva e Irap, oltre sanzioni. Tale atto era impugnato dal contribuente anche sotto il profilo della sua illegittimità, in quanto emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, con sentenza, sul punto, confermata anche in secondo grado. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale il contribuente proponeva ricorso per cassazione, riproponendo la questione della nullità dell’accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio. Il ricorrente evidenziava, in particolare, come non fosse sufficiente ad integrare i motivi di urgenza la circostanza che la pretesa fiscale altrimenti si sarebbe prescritta. Rilevava il contribuente come l’inosservanza del termine dilatorio determinava l’illegittimità dell’atto, essendo il termine posto a garanzia del contraddittorio procedimentale.
La decisione
La questione atteneva dunque alla natura dei casi di particolare e motivata urgenza che giustificano l’adozione di un accertamento prima della scadenza del termine dilatorio. La ratio di tale termine mira a consentire al contribuente di fare osservazioni una volta che gli sia stata rilasciata copia del processo verbale. Osservazioni che l’Ufficio deve poi valutare. Evidenzia la Cassazione che la norma non indica quali sono i casi di particolare e motivata urgenza che giustificano la deroga all’osservanza del termine. Nella fattispecie la CTR aveva ritenuto legittimo l’accertamento, notificato dopo soli 4 giorni dal processo verbale, visto che la pretesa si sarebbe a breve prescritta. La Suprema Corte rileva che l’imminente decorso dei termini utili all’accertamento non è però sufficiente a legittimare la notifica anticipata. Se fosse così, infatti, si giustificherebbe un ritardo fisiologico al modus operandi degli Uffici finanziari. Che potrebbero dunque, senza alcun motivo eccezionale o imprevedibile, notificare l’accertamento a ridosso dello spirare dei termini. Ma, se così fosse, afferma la Cassazione, la norma sarebbe svuotata della sua funzione di garanzia.
Conclusioni
Nella specie, tuttavia, rilevano ancora i giudici, a legittimare la notifica anticipata, c’erano altri fattori. Il processo verbale era stato infatti redatto dalla Guardia di Finanza nell’ambito di indagini penali. Assumeva poi valore decisivo il rilievo che lo stesso avviso conteneva la motivazione dell’urgenza. Era infatti indicato nell’accertamento che questo veniva notificato prima del termine dei 60 giorni, essendo nella specie applicabili le misure cautelari (ipoteca e sequestro conservativo). Conclude dunque la Cassazione che l’applicabilità delle misure cautelari giustifica la notifica anticipata dell’accertamento. Ancor più quando gli importi accertati siano molto rilevanti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, giustificano comunque l’emissione dell’accertamento anticipato gravi condotte penali tributarie, la partecipazione a frodi fiscali, lo stato di insolvenza