L’antenna condominiale sulla soffitta privata

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Il sottotetto in condominio può essere una mera intercapedine tra solaio e tetto oppure può essere uno spazio abitabile. Quali regole governano l’antenna condominiale sulla soffitta privata?

Il codice civile stabilisce soltanto che il sottotetto è condominiale se per le sue caratteristiche strutturali è destinato ad un uso comune. E sempre che, nel tempo, non sia invece stato venduto ad un singolo condomino che quindi risulti proprietario in via esclusiva. Quindi se nell’atto d’acquisto dell’appartamento dell’ultimo piano è precisato che il sottotetto è stato venduto a quel proprietario si tratterà di un’area privata. Se non è precisato il fatto che sia condominiale o meno si ricava dalle sue caratteristiche strutturali e dal fatto che sia concretamente utilizzabile, o meno, da tutti i condomini.

Tale situazione come incide sulla possibilità per il proprietario del sottotetto di usare la copertura per scopi privati? Tale situazione fa cambiare qualcosa per l’antenna condominiale sulla soffitta privata?

L’installazione dell’antenna televisiva

Per installare l’antenna condominiale occorre verificare se negli atti di compravendita sia prevista una servitù di passo a favore del condominio ed a carico del sottotetto privato. Infatti la servitù richiede come condizione necessaria che le due proprietà da attraversare siano di proprietari differenti. Quando una delle due proprietà sia un appartamento uso civile abitazione l’art. 1051 codice civile stabilisce una esenzione. Le case private non sono obbligate a tollerare un passaggio forzoso da parte di altre proprietà.

Quindi il proprietario esclusivo del sottotetto potrebbe opporsi all’installazione di un’antenna condominiale sulla parte di tetto che copre il suo sottotetto esclusivo per questo motivo. Potrebbe affermare che non è disposto a concedere una servitù di passo da un locale di sua esclusiva proprietà.

La servitù necessaria

Tale diniego potrebbe essere supportato anche dal fatto che non si tratterebbe di una servitù obbligatoria. Infatti il proprietario del fondo servente non può opporsi alla servitù se il proprietario del fondo dominante non abbia altra soluzione per procurarsi l’utilità che gli serve. Nel caso dell’antenna si può concludere quanto segue. Si può immaginare il caso di una parte di tetto condominiale, accessibile da area comune. L’antenna condominiale dovrà essere posizionata sull’area comune, accessibile dall’area condominiale. E nessuno potrà imporre niente di diverso al singolo proprietario.