L’Amministrazione finanziaria può essere condannata per lite temeraria se il contribuente prova la mala fede o colpa grave e il danno subito. Studiamo il caso
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24841 del 15/09/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di cosiddetta “lite temeraria” nell’ambito del processo tributario. Nella specie, il contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. I giudici ne avevano infatti respinto l’impugnazione in riferimento alla mancata condanna alle spese dell’Ufficio e al mancato risarcimento del danno. E questo nonostante l’Ufficio avesse annullato l’accertamento in autotutela, riconoscendo dunque la illegittimità della pretesa già avanzata.
La CTR aveva del resto preso atto del tempestivo annullamento dell’accertamento, in data precedente anche alla proposizione del ricorso introduttivo. E aveva peraltro rilevato la mancanza dei presupposti della lite temeraria, avendo l’Ufficio resistito solo per evidenziare di avere già provveduto ad annullare l’atto. Il contribuente deduceva che la CTR aveva erroneamente affermato che il ricorso era stato avanzato dopo l’emissione del provvedimento in autotutela. I giudici avevano infatti preso atto della data di emissione del provvedimento in autotutela anziché della data di notifica dello stesso. E questo era in contrasto con le norme che richiamano il principio di effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. L’impugnazione dell’atto impositivo si era dunque resa necessaria per impedire la definitività dell’atto.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano i giudici che la censura era inammissibile, in particolare in riferimento alla discrepanza fra la data di emissione dell’autotutela e quella di effettiva conoscenza. Mancava infatti la indicazione degli atti di causa nei quali era contenuta la prova della ricezione dell’atto in data successiva. La stessa censura, secondo la Cassazione, era comunque anche infondata. In caso di cessata materia del contendere per autotutela, la condanna alle spese non è infatti correlata alla regola della soccombenza virtuale. Tale annullamento, anzi, può costituire un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, che può essere premiato con la compensazione delle spese.
Conclusioni
In caso di autotutela, l’Amministrazione finanziaria potrà essere condannata alle spese se il contribuente prova la manifesta, originaria, illegittimità dell’accertamento. Quanto però ai presupposti per la condanna per responsabilità processuale aggravata (lite temeraria) bisogna chiarire in cosa essa esattamente consista. Si parla infatti di lite temeraria quando la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. E quindi l’Amministrazione finanziaria può essere condannata per lite temeraria se il contribuente prova la mala fede o colpa grave e il danno subito. E nella fattispecie in giudizio tali elementi non ricorrevano.