L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul ravvedimento operoso

Agenzia delle Entrate

Con una recente risoluzione l’Amministrazione finanziaria ha inteso chiarire su alcuni aspetti che riguardano il ravvedimento operoso relativo alla tardiva dichiarazione dei redditi e altro. Il Team di Redazione di ProiezionidiBorsa spiega ai Lettori in cosa consiste questa nuova precisazione e come è applicabile.

I principali dettagli sulle indicazioni

La risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 tratta il tema del ravvedimento operoso per la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul ravvedimento operoso in questi casi.

La comunicazione coinvolge direttamente i soggetti che sono incaricati alla trasmissione telematica die dati e le sanzioni fiscali che scattano all’invio dei dati in ritardo. Il documento che l’AdE ha pubblicato di recente, è teso a dare risposta al alcuni interrogativi circa il sistema del ravvedimento operoso per specifici casi. In particolare, la questione ruota attorno a: tardiva trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari; sanzioni che interessano i casi di: omissione, dichiarazione infedele o dichiarazione integrativa. L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul ravvedimento operoso e cerchiamo di capire come si esprime in merito.

Come funziona il ravvedimento operoso e le sanzioni amministrative per gli intermediari

Relativamente all’invio tardivo da parte dell’intermediario, scatta la sanzione amministrativa secondo quanto prevede l’art. 7-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 241/1997. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ritiene che si possa procedere ad una sanzione dimezzata per l’intermediario. Tale riduzione vale in quelle situazioni in cui il ritardo non abbia superato i 30 giorni dalla scadenza dei termini. È possibile applicare anche una ulteriore riduzione in base a quanto prevede l’articolo 13 del suddetto Decreto Legislativo. Questo tipo di previsione è applicabile anche in altri casi come specifica l’AdE.

Nei casi in cui si presenti una dichiarazione integrativa in favore del contribuente, allora non si prevedono sanzioni. Qualora la dichiarazione integrativa si presenti per errori o omissioni, può subentrare una sanzione da 250 a 2.000 euro.

Quando con la dichiarazione si registra una eccedenza di imposta, il riconoscimento del credito si può richiedere tramite istanza come indica la risoluzione n. 25/2008. Quando il redito si riporta nella dichiarazione successiva, allora si fa riferimento alla circolare n. 21/2013.

Relativamente al modulo RW presentato in ritardo, si conferma quanto già precisato nella circolare n. 11/2010. L’agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul ravvedimento operoso su tali specifiche questioni dunque.

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