L’adempimento, da entrambe le parti in causa, dell’imposta di registro su sentenza comporta un pagamento illecito. Esaminiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 7463 del 17/03/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in un caso di indebito pagamento di imposta di registro. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado.
I giudici di merito avevano respinto l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata relativamente all’imposta di registro versata alla registrazione di una sentenza civile. Il giudice di appello rilevava innanzitutto la responsabilità solidale delle parti in causa per il pagamento dell’imposta. Il contribuente, secondo la CTR, per quanto parte vittoriosa nel procedimento, non aveva titolo al rimborso.
Tale rimborso, al più, competeva alla controparte processuale, che aveva eseguito lo stesso adempimento in data successiva. In sostanza la regolazione definitiva del carico impositivo doveva avvenire tra le parti, dietro «rivalsa» nei confronti del condebitore solidale. Il contribuente ricorreva quindi in Cassazione. E deduceva che l’adempimento della controparte era divenuto definitivo per decadenza dal diritto al rimborso, dovendo quindi considerarsi legittima la sua richiesta di rimborso. In caso contrario, del resto, ci sarebbe stato un indebito arricchimento da parte dell’Erario.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che, nella specie, era incontestato che il ricorrente aveva assolto all’obbligazione solidale tributaria.
E lo aveva fatto quale parte in causa di un giudizio civile definito con sentenza sottoposta a registrazione, con applicazione dell’imposta in misura proporzionale. Al momento dell’adempimento tale imposta doveva in effetti ritenersi dovuta, ad estinzione dell’obbligazione solidale tributaria.
E, tuttavia, l’Amministrazione aveva poi ricevuto anche un secondo pagamento. Ma l’adempimento, da entrambe le parti in causa, dell’imposta di registro su sentenza comporta un pagamento illecito, che deve essere restituito ad uno dei contribuenti. L’adempimento non poteva quindi, nella specie, più ritenersi dovuto dal contribuente, che aveva pertanto correttamente e legittimamente presentato istanza di rimborso. Soddisfatta in via definitiva l’unica obbligazione dovuta, questa era infatti ormai rimasta priva di causa.
Osservazioni
Al di là dello specifico caso processuale, giova evidenziare quanto segue. L’obbligo solidale del pagamento delle spese di registrazione della sentenza è posto a carico delle parti del processo, a prescindere dall’esito di esso.
È dunque legittimo l’avviso nei confronti del contribuente, anche laddove lo stesso sia risultato parte vittoriosa nel giudizio. Questi, infatti, non è estraneo al rapporto sostanziale. Ed è dunque obbligato, in solido con le altre parti, al pagamento del tributo dovuto in relazione alla sentenza che ha concluso il giudizio.
Peraltro, oggetto dell’imposta non è, in questi casi, la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso. E dunque è escluso il vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estranei. Tuttavia, ad esempio, il notaio è parte “in causa” ed è dunque anch’egli potenzialmente soggetto ad imposta.