La Rottamazione ter non blocca più i pignoramenti: Agenzia Entrate cambia idea

taglio cartelle esattoriali

Con due differenti risposte ad altrettanti interpelli, sempre nel mese di  agosto, l’Agenzia delle Entrate cambia idea. Il cambio passo avviene con la risposta all’interpello n. 266 del 17.08.20. Vediamo in dettaglio l’ultima posizione dell’Agenzia, secondo cui la Rottamazione ter non blocca più i pignoramenti.

La Rottamazione ter non blocca più i pignoramenti: Agenzia Entrate cambia idea

Modificando la precedente risposta n. 263 del 12.08.20 l’Agenzia si è infine espressa come segue.

Prima la presentazione della domanda di adesione alla pace fiscale provocava il blocco dei procedimenti esecutivi avviati. Adesso, invece, l’adesione alla cosiddetta pace fiscale non sospende più i pignoramenti avviati da soggetti terzi. Il titolo esecutivo, che potrà essere una cartella esattoriale o qualsiasi altro titolo che dia luogo ad esecuzione forzata, rimarrà quiescente, ma non radicalmente rottamato.

La differenza è essenziale, perché con questa nuova interpretazione dell’Agenzia delle Entrate il creditore non potrà compiere atti che diano immediato impulso al procedimento esecutivo. Però il creditore conserverà il diritto di partecipare alla distribuzione delle somme che verranno infine ricavate con il procedimento esecutivo.

La rottamazione ter, quindi, da vera rottamazione diventa semplice sospensione. Ma il diritto del creditore non si estingue. Quini la Rottamazione ter non blocca più i pignoramenti: Agenzia Entrate cambia idea.

L’eccezione

In un solo caso la rottamazione sarà ancora veramente tale. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che è rilevante il momento in ci il debitore paga all’Agenzia quanto pattuito per la definizione del debito.

Se la distribuzione del ricavato dell’esecuzione avviene prima che il debitore abbia interamente pagato quanto dovuto al Fisco, allora Agenzia Entrate avrà diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, come gli altri creditori. Questo perché l’Agenzia Entrate, al momento dell’inizio della distribuzione del ricavato, non è ancora stata soddisfatta. Per questo partecipa alla distribuzione come ogni altro creditore insoddisfatto.

Se invece il debitore riesce a pagare interamente quanto dovuto all’Agenzia, prima che inizi la distribuzione, allora l’Agenzia Entrate non potrà più partecipare alla distribuzione del ricavato. Questo perchè, all’inizio della distribuzione, l’Agenzia Entrate è già soddisfatta del suo credito.

La definizione del debito con l’Agenzia Entrate avverrà con la corresponsione della sola somma pattuita in sede di definizione.

In questo caso, allora, la rottamazione ha ancora quell’effetto di blocco del pignoramento che aveva in origine.

I vari casi in pratica

– Procedura esecutiva avviata da Agenzia Entrate: vale la regola generale del Decreto Fiscale 2019. La vostra domanda di adesione alla rottamazione ter impedisce che l’Agenzia inizi nuove esecuzioni nei vostri confronti. Non possono nemmeno essere proseguite le procedure in corso. Quando pagherete la prima rata prevista il pignoramento verrà addirittura revocato. E’ la vera rottamazione.

Con il pagamento della prima rata e la revoca del pignoramento le somme presenti sul vostro conto corrente torneranno nella vostra piena disponibilità.

– Procedura esecutiva avviata da un altro creditore: in questo caso Agenzia Entrate non è il creditore principale, ma è intervenuta nell’esecuzione avviata da altri.

Qui opera l’eccezione di cui abbiamo parlato. Qui il Fisco potrà partecipare alla distribuzione delle somme pignorate, insieme al creditore procedente.

Questo perché la domanda di adesione alla pace fiscale produce l’effetto di vera rottamazione solo quando il Fisco è il creditore procedente. Non, invece, se l’Agenzia Entrate è solo un creditore intervenuto.