La presunzione da accertamenti bancari sui conti correnti non è riferibile ai soli titolari di redditi d’impresa o lavoro autonomo

cassazione

La presunzione da accertamenti bancari sui conti correnti non è riferibile ai soli titolari di redditi d’impresa o lavoro autonomo. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26101 del 27/09/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di indagini finanziarie sul contro corrente del coniuge. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello, riformando la sentenza di primo grado, avevano ritenuto illegittimo l’accertamento basato sulle movimentazioni finanziarie presenti sui conti correnti della contribuente. Rilevava in particolare la CTR che non era suo onere fornire la prova in ordine alla provenienza dei maggiori redditi.

Redditi che l’Agenzia delle Entrate aveva ipotizzato provenissero da attività lavorativa o collaborativa svolta in favore della ditta del marito. Nell’impugnare la sentenza, l’Agenzia deduceva che le operazioni finanziarie erano state riprese a tassazione per non avere la contribuente indicato la provenienza delle somme movimentate. La contribuente aveva infatti affermato di non ricordare la provenienza delle somme, anche con riferimento ad una rilevante operazione “extraconto” di Euro 185.000,00. Ed aveva dichiarato che trattavasi di somme a lei donate dal marito. Le stesse somme, tuttavia, erano state, subito dopo girate sul conto bancario del marito. Rilevava dunque l’Amministrazione che la presunzione legale da indagini finanziarie determinava un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. E questi era tenuto a provare che le somme affluite sul proprio conto corrente fossero esenti da imposta, ovvero avessero già formato oggetto di tassazione.

Table of Contents

La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici che la presunzione da accertamenti bancari sui conti correnti non è riferibile ai soli titolari di redditi d’impresa o lavoro autonomo. La stessa si estende alla generalità dei contribuenti, fermo restando che le operazioni di prelevamento hanno valore nei confronti dei soli titolari di redditi d’impresa. In caso di versamenti, invece, tutti i contribuenti sono tenuti a contrastare la presunzione, dimostrando che gli stessi sono stati già inclusi nel reddito dichiarato. Ovvero che sono irrilevanti a tal fine.

Conclusioni

L’onere di fornire la prova contraria non gravava dunque sul marito, titolare di ditta individuale, dovendo, al contrario, anche la contribuente produrre specifiche giustificazioni. Il contribuente, in caso di indagini finanziarie, deve peraltro fornire una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario. L’accertamento bancario, in conclusione, ha portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni di qualsiasi contribuente, anche se lavoratori dipendenti. Quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano.