La notificazione deve essere effettuata al domicilio reale del procuratore, anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte

Cassazione

La notificazione deve essere effettuata al domicilio reale del procuratore, anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. Studiamo il  caso.

 La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28961 del 17/12/2020, ha chiarito, un rilevante aspetto processuale, in tema di modifica del domicilio del difensore. Nel caso di specie, il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Questa aveva confermato la legittimità dell’atto impositivo, basato sull’applicazione degli studi di settore. Al di là del merito, il contribuente denunciava la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio, in relazione alla mancata comunicazione dell’avviso di trattazione dinanzi alla CTR.

Il ricorrente rilevava infatti come l’avviso di trattazione, spedito al procuratore presso cui aveva eletto domicilio, era stato inviato al precedente domicilio professionale di quest’ultimo. Ma tale indirizzo non era più attuale a seguito del mutamento, previamente comunicato all’ordine professionale di appartenenza, intervenuto nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione della causa. Per tale ragione il relativo plico non era stato consegnato al destinatario, risultato «trasferito» nella relativa relata di notifica.

Table of Contents

La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici che nel processo tributario, qualora la parte abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, quest’ultimo non è onerato di comunicare il cambiamento di indirizzo dello studio. L’elezione del domicilio presso il difensore ha infatti la mera funzione di indicare la sede dello studio di quest’ultimo. Ed è quindi onere del notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato.

La notificazione deve essere effettuata al domicilio reale del procuratore, anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. Né, afferma la Corte, è pertinente il richiamo all’orientamento giurisprudenziale che pone a carico delle parti l’onere di comunicare le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede. Tale indirizzo, infatti, fa esclusivo riferimento esclusivo ai casi di domicilio autonomamente eletto dalla parte e non appunto a quello eletto presso il difensore. Venendo quindi al caso di specie, vi era la prova che l’avviso di trattazione, spedito presso l’originario domicilio del procuratore domiciliatario, non era stato da questi ricevuto in quanto trasferito.

E questo senza che il soggetto notificante avesse, in seguito, effettuato ulteriori ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione. Pertanto, conclude la Cassazione, la Commissione Tributaria Regionale, in presenza di tale dato fattuale, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della comunicazione dell’avviso di trattazione al nuovo indirizzo del procuratore domiciliatario. Sempre che, naturalmente, non fosse emersa la mancata comunicazione della variazione del domicilio del procuratore costituito in primo grado all’ordine professionale di appartenenza.

Osservazioni

In questi casi è dunque onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla avvenuta comunicazione del successivo mutamento.

Vero è che nel processo tributario le variazioni del domicilio eletto sono efficaci nei confronti delle controparti dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la variazione.

Tale onere è però previsto, come detto, soltanto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte e non in caso di elezione del domicilio presso lo studio del procuratore.

Si ricorda infine che, in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza. E deve farlo senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.