La natura solidale della responsabilità delle persone giuridiche, anche in caso di scissione societaria, per debiti tributari. Carattere di specialità dei debiti tributari e privilegio accordato all’Erario, rispetto agli altri creditori. Studiamo il caso.
In una recente sentenza, la Suprema Corte si è espressa in tema di ripartizione di responsabilità civile tra società coinvolte in un’operazione di scissione societaria, a titolo di debiti tributari.
La pronuncia “fa stato” e, nel contempo, è “creativa” del diritto vivente, nella misura in cui tipizza una categoria di obbligazioni, quelle tributarie, assegnando alle stesse carattere di specialità, rispetto al genus delle obbligazioni, disciplinato dal codice civile.
La ratio sottesa alla decisione è da ravvisarsi in un parallelismo tra la natura speciale della lex tributaria, rispetto a quella generale di matrice codicistica tout court e la natura propria delle obbligazioni che, rispettivamente, ne scaturiscono.
Se la motivazione sottesa alla pronuncia è, certamente, ancorata a basilari principi di diritto, tuttavia, essa desta perplessità, per i postulati interpretativi che enuncia: l’Erario è, secondo la Suprema Corte, un creditore privilegiato, rispetto a tutti gli altri creditori.
L’organo di Nomofilachia, in altri termini, muovendo da argomentazioni tecnicamente ineccepibili, in punto diritto, conia una nuova categoria di creditore privilegiato: l’Erario, che si erge a “Princeps” dei creditori privilegiati, contemplati dal codice civile.
All’origine della vicenda processuale, vi è l’impugnazione promossa da una S.r.l. contro un avviso di accertamento, relativo ad IRES, IRAP ed IVA.
La S.r.l. si era scissa, conferendo l’attività ad una società di nuova costituzione, ma l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto la New Company responsabile per i debiti tributari contratti dalla scissa, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R n. 600 del 1973.
La Corte territorialmente competente, in riforma della sentenza di primo grado, di rigetto del ricorso della società, annullava, per l’effetto, l’avviso di accertamento.
I Giudici d’Appello, segnatamente, avevano ritenuto che l’operazione contestata non avesse un intento elusivo, poiché non era stato allegato alcun vantaggio fiscale, ma anche che non potesse sussistere una responsabilità solidale tra la società scissa e la beneficiaria, ai sensi dell’art. 174 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
L’Agenzia delle Entrate, soccombente in secondo grado, presentava, quindi, ricorso per Cassazione, affidato a due motivi principali:
in primis, la ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 2.909 c.c., il giudicato esterno, costituito da un’altra pronuncia della CTR, divenuta definitiva, per il rigetto del ricorso per cassazione.
In particolare, con tale sentenza, era stato dichiarato che l’operazione di scissione e la connessa separazione di responsabilità tra la società scissa e la beneficiaria non era opponibile e non poteva produrre effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, avendo finalità elusive, in quanto la medesima era stata realizzata senza ragioni economiche effettive ed al solo fine di impedire l’azione esattiva.
La natura solidale della responsabilità delle persone giuridiche, anche in caso di scissione societaria, per debiti tributari
In secondo luogo, la ricorrente per Cassazione ha eccepito che la Corte d’Appello avrebbe ignorato il carattere speciale della disciplina tributaria che, secondo le deduzioni dell’Agenzia delle Entrate, non avrebbe potuto essere equiparata alla comune disciplina codicistica in tema di debiti societari.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2.767/2.021 del 5.02.2021, Sez. Tributaria, ha accolto entrambi i motivi di ricorso.
Segnatamente, i Giudici di Nomofilachia hanno ritenuto che, in una fattispecie di scissione societaria parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione straordinaria, rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del D.P.R del 1986 n. 917, solidalmente ed illimitatamente, tutte le società partecipanti alla scissione.
Principio, quest’ultimo, mutuato dalla lettera di cui all’art. 15, comma 2, del D.L. 18 dicembre 1997 n. 472, che prevede la responsabilità solidale ed illimitata di tutte le beneficiarie, relativamente ad obbligazioni pecuniarie aventi titolo in violazioni fiscali commesse dalla scissa.
Disciplina, quella speciale, contrapposta a quella generale, relativa alle obbligazioni civili tout court, in ordine alla quale gli art. 2.506 bis e 2.506 quater prevedono determinati limiti.
Ancora una volta, è un’interpretazione sistematica a sorreggere la decisione della Suprema Corte, la quale traccia una linea di confine tra “Lex Specialis” e “Lex generalis”, annettendo, nella gerarchia delle fonti del diritto, preminenza alle Leggi speciali.
Ne discende il postulato ermeneutico per cui le obbligazioni tributarie assurgono ad obbligazioni “Princeps”, gerarchicamente sovraordinate alle obbligazioni civili tipizzate dal codice civile e, ancora, l’Erario acquista lo “Status” di creditore Privilegiato, rispetto alle categorie di creditori tipizzate dal codice civile.