La multa è illegittima se manca la prova della verifica di funzionalità e taratura

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A partire dalla sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 45, comma 6, del Codice della Strada, vi è stata una svolta giurisprudenziale. Infatti, con essa si è sancito che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, dovranno essere sottoposte a verifiche periodiche. In difetto, le multe potranno essere annullate in quanto illegittime. Le verifiche necessarie sono quelle che riguardano la funzionalità e la taratura dello strumento elettronico, utilizzato per l’ accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Di fatto la multa è illegittima se manca la prova della verifica di funzionalità e taratura.

All’uopo, recentemente, il Giudice di Pace di Piombino, lo ha ribadito, con riguardo a tutte le apparecchiature di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Esse devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Nel caso deciso, si era trattato di una multa comminata per violazione dei limiti di velocità, rilevata, appunto, a mezzo di telelaser.

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I motivi della decisione

Ebbene, la multa è illegittima se manca la prova della verifica di funzionalità e taratura. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Piombino in sentenza n. 56/2020. Con essa, è stato accolto il ricorso presentato da un conducente, sanzionato per aver violato i limiti di velocità. Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura aveva rigettato il suo ricorso, presentato avverso un verbale elevato dalla Polstrada tramite Telelaser.

Il difetto di motivazione della ordinanza prefettizia, è stato ravvisato nell’aver dato per scontata l’avvenuta verifica di funzionalità dell’apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità. A fronte di ciò, inoltre, l’amministrazione non aveva fornito la prova circa l’effettuazione della discorrenda verifica. Inoltre, la Cassazione in punto di onere probatorio, aveva già specificato che la prova non può essere fornita con mezzi diversi dai documenti relativi all’avvenuta verifica.

La multa è illegittima se manca la prova della verifica di funzionalità e taratura

Si pensi ad esempio ad una dichiarazione del pubblico ufficiale che ha eseguito l’accertamento. Ad essa, in questo, caso, non potrà essere attribuita la fede privilegiata che copre le dichiarazioni generalmente effettuate dal medesimo. Ciò in quanto non si tratta di fatti di sua immediata percezione sensoriale ma di percezione mediata dallo strumento di rilevazione. Di conseguenza, una dichiarazione siffatta non potrà validamente sostituire la prova scientifica fornita dalla taratura dello strumento. Sicchè, in conclusione, la multa è illegittima se manca la prova della verifica di funzionalità e taratura dello strumento di rilevazione elettronica della velocità.

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