La legge va rispettata. Le violazioni di legge non sono ben accette, neppure quando arrivano dai politici. Sarebbe pericoloso per uno stato di diritto, poter far passare l’idea secondo cui il rispetto della legge si imponga soltanto ai normali cittadini, vedendone svincolati i politici. Deve valere sempre il principio di ripartizione ed indipendenza tra i poteri dello Stato. Insomma, bene ha fatto il Tar di Catanzaro a riportare nell’alveo della legalità un comportamento di sfida, dannoso per le istituzioni e per il concetto stesso di legalità!
Non si può pensare, infatti, che possa essere premiato un atteggiamento di inosservanza delle leggi soltanto perché giustificato e coperto dal pretesto dell’opportunità politica. In tutto ciò, cioè nelle lotte tra potere centrale e periferico, per nulla c’entra l’interesse dei cittadini. Né quest’ultimo può essere tutelato attraverso 4 sedie all’aperto con pochi giorni di anticipo. Infatti, non sarà qualche settimana in più di apertura delle attività a sanare l’enorme deficit economico in cui esse sono incorse. Non è pensabile, affatto, che un così marginale anticipo possa risarcire i cittadini degli enormi danni subiti dalle attività economiche a causa del Covid-19.
Pertanto, di fatto, i pochi bar che in Calabria avevano messo fuori sedie e tavolini hanno dovuto rimetterli dentro. Ciò in quanto il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso del Governo contro l’ordinanza regionale, annullandola.
La vicenda
Il Tar ha bocciato l’ordinanza del 30 aprile scorso, con cui la Governatrice calabrese, aveva autorizzato bar, ristoranti, agriturismi e pizzerie a ripartire con il servizio di tavoli all’aperto. Cioè, con essa, Jole Santelli aveva consentito ai cittadini di procedere alle riaperture, in spregio al decreto governativo che fissava per l’1 giugno la ripresa di dette attività. Oggi, molto probabilmente, queste aperture verranno anticipate al 18 maggio, giusto il dialogo democratico, condotto in seno alla Conferenza Stato-Regioni.
Comunque, i giudici del Tar, interpellati dal Governo, hanno impiegato poche ore per arrivare ad una decisione unanime. Ed, infine, la sentenza ha accolto in pieno le motivazioni dispiegate dall’Avvocatura dello Stato, che per conto dell’esecutivo, ha contestato la legittimità dell’ordinanza della governatrice calabrese. In particolare, ne ha sottolineato l’iter istruttorio lacunoso e carente e l’emanazione, senza alcuna previa interlocuzione formale con il Governo. Quindi, ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza della Governatrice calabrese.
La legge va rispettata. Motivazioni della sentenza del Tar Catanzaro
I Giudici del Tar hanno spiegato le ragioni della propria decisione, in primo luogo, richiamando una questione tecnica, riguardante i poteri di Governo e Regioni nella gestione dell’emergenza. Essi, infatti, hanno dedotto che: “Spetta al presidente del Consiglio dei ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19. Alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 D.L. n. 19 del 2020. Quest’ultimo vieta agli amministratori di emettere provvedimenti in deroga alle misure di sicurezza emanate dal governo”.
Inoltre, fanno notare i giudici, che mesi di epidemia hanno insegnato che il rischio non ha che fare solo con la diffusione del virus e il numero di contagi. Esso è connesso anche alle misure di contenimento adottate e alla dotazione sanitaria deputata a combatterlo. Per questo, è sembrato opportuno adottare una strategia “coerente con il principio di precauzione”. Inoltre, “è chiaro – scrive il Tar, che, in un simile contesto, ogni iniziativa volta a modificare le misure di contrasto all’epidemia non può che essere frutto di un’istruttoria articolata. Essa, nel caso di specie non sussiste”.
Infatti, la Santelli non ha consultato la task force regionale se non dopo l’emanazione dell’ordinanza.
Pertanto, essa sarebbe affetta da un’illegittimità anche procedimentale, in quanto priva di giustificazione sul piano scientifico. Al riguardo, il Tar ha precisato che in tempi di epidemia, i rischi devono essere valutati sulla base di seri parametri scientifici. Si dà il caso che dette valutazioni non spettino certo alla politica. Infine, i giudici hanno sottolineato che è mancato il coordinamento e la collaborazione con il Governo.
Questi, nel caso specifico, non sono certo espressione di garbo istituzionale, ma di rispetto dei principi costituzionali. Sul punto, il Tar deduce: “non risulta che l’emanazione dell’ordinanza sia stata preceduta da qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo”. Anche sotto questo profilo, la Santelli ha rivendicato quel provvedimento come iniziativa esclusivamente propria, adottata dalla sera alla mattina “e anche in Giunta lo hanno saputo dopo”. “Anche questo – ha dovuto chiarire il Tar Calabria – non si può fare e non solo in tempi di Covid19”.
Infine, ha aggiunto: “Le sentenze e le leggi non si discutono ma si applicano. E questo deve valere per ognuno di noi.”. A fronte di siffatte motivazioni di diritto, non rilevano tutte le altre considerazioni politiche. Inoltre, certamente, la sentenza del Tar Catanzato ha un valore esemplare anche per le altre Regioni che abbiano pensato di disattendere le direttive del Governo centrale. Infatti, in ogni caso, in periodi di pandemia le divisioni non pagano.