La documentazione depositata  in primo grado entra comunque nel procedimento di appello e può essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione

Cassazione

La documentazione depositata  in primo grado entra comunque nel procedimento di appello e può essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione. Studiamo Il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24895 del 06/11/2020, ha chiarito entro quando e quali termini possono essere prodotti documenti in grado di appello nel processo tributario. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di mancata risposta al questionario, rilevata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di una società. Impugnato l’accertamento, la Commissione Tributaria rigettava il ricorso, disattendendo l’eccezione di nullità dell’atto. Atteso che dalla documentazione depositata dall’Amministrazione emergeva che chi aveva firmato l’avviso era a ciò legittimamente delegato. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente. Questo  eccepiva la tardività della produzione documentale, effettuata dall’Ufficio solo nel corso dell’udienza di trattazione, e la conseguente sua inutilizzabilità ai fini della decisione.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo che l’atto impositivo fosse stato sottoscritto da soggetto non legittimato. La CTR affrontava poi la questione della tempestività della produzione documentale effettuata dall’Agenzia delle Entrate. E rilevava che il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art.32 del Dlgs. n. 546/92 impediva di utilizzare detta documentazione. I giudici osservavano del resto che l’Ufficio, costituendosi in grado di appello, non aveva prodotto alcuna specifica documentazione relativa alla prova della legittimità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

Pertanto, vista l’inutilizzabilità della documentazione tardivamente introdotta in primo grado, e vista la mancanza di ulteriore documentazione, che l’Ufficio avrebbe potuto produrre in appello, la CTR dichiarava illegittimo l’avviso.

Il ricorso per Cassazione

L’Amministrazione proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo che i giudici, da una parte, avevano ritenuto che la documentazione attestante la legittimità della sottoscrizione fosse stata prodotta tardivamente in primo grado. E, dall’altra, che di questa documentazione non si potesse tenere conto, dato che non era stata prodotta in secondo grado, pur essendo ciò consentito. Ma l’Agenzia non aveva prodotto la stessa documentazione proprio per il fatto che si trattava di documentazione ormai acquisita agli atti del processo. E dunque la Commissione Tributaria Regionale non poteva addossarle l’onere di produzione di un documento che era già presente agli atti del processo

La decisione

La Suprema Corte riteneva fondata la censura. I giudici di legittimità evidenziano che nel processo tributario è riconosciuta la possibilità di produrre documenti in appello. La produzione di documenti in appello va, tuttavia, esercitata entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza. La Cassazione rileva però che nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio sino alla sentenza passata in giudicato. Ciò comporta che la documentazione depositata in primo grado entra comunque nel procedimento di appello. E quindi può essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione.

L’inserimento del documento nel fascicolo di parte di primo grado, depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, ha dunque effetto sanante di ogni irregolare produzione documentale. In tal caso viene infatti comunque raggiunta la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa. E quindi anche l’eventuale inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata. E dunque i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado dovevano nella specie essere esaminati nel giudizio di appello.

Consigliati per te