Cosa significano le parole diligenza del buon padre di famiglia?
Si tratta di una espressione che ha a che fare più con il diritto, che con le pratiche familiari. Tipica espressione tradizionale, di un linguaggio un po’ datato, che si riferisce a come vanno adempiute le obbligazioni, secondo quanto previsto dal codice civile.
Il codice stabilisce che, mentre per i professionisti la diligenza nell’adempimento delle loro obbligazioni vada di volta in volta valutata, secondo la natura dell’attività svolta, negli altri casi basti questa diligenza del buon padre di famiglia.
In buona sostanza, l’espressione vuole indicare una diligenza dell’uomo medio, senza particolari conoscenze.
A differenza, quindi, di quella che si richiede ad un professionista, che deve essere, in genere, superiore. Proprio perché, mentre il professionista ha particolari conoscenze tecniche nella propria materia, queste solitamente difettano nel comune cittadino, al quale, quindi, non si può richiedere che una diligenza media.
Ma cos’ha a che fare questo concetto con il condomino ed il bonus fiscale?
Anche il condomino ha determinate obbligazioni verso il condominio.
E talora anche a lui si richiede tale tipo di diligenza. Ad esempio in materia di bonus fiscale legato a opere di ristrutturazione edilizia.
Bonus fiscali ed oneri del condomino
Anche nella materia dei bonus fiscali, legati a lavori di ristrutturazione edile, può trovare applicazione questo tipo di diligenza.
Ad esempio per il bonus facciate, se desidera lo sconto in fattura da parte della ditta incaricata, nella misura del 90 per cento, il condomino dovrà cederle il relativo credito. Ma dovrà anche soddisfare gli altri oneri e condizioni previsti dalla normativa.
In particolare fornire la documentazione richiesta per la pratica.
Ed a questo riguardo, la questione si ricollega a quanto dicevamo inizialmente a proposito di diligenza del buon padre di famiglia.
Per soddisfare tali oneri, quale deve essere, quindi, la diligenza del condomino, e sin dove si spingono i suoi oneri?
Oneri del condomino e diligenza del buon padre di famiglia
Consideriamo l’ipotesi che il condomino abbia ceduto il proprio credito.
Poi, dopo un certo tempo, l’azienda incaricata dei lavori, cessionaria del credito fiscale, si fa viva con l’amministratore condominiale, avvisando di fornirle i documenti personali di identità dei diversi condomini, che la stessa ditta non aveva domandato precedentemente.
Ma un condomino è assente e non ha quindi avuto modo di prendere visione di tale comunicazione, inviata per posta, a causa dell’assenza, dovuta a sue vicissitudini personali.
Ne consegue che l’azienda non può proseguire nella procedura di riconoscimento, a suo favore, del credito ceduto, da parte del fisco.
In questo caso, cosa succede?
Si tratta di un caso che potrebbe essere diversamente interpretato, proprio in base alla valenza riconosciuta, o meno, al concetto di diligenza del buon padre di famiglia.
Nel contratto di cessione del credito alla ditta incaricata, era stato convenuto che la cessione costituiva una modalità di estinzione dell’obbligazione del debito verso l’azienda, che teneva luogo dell’alternativa, consistente nel corrispondere alla ditta il compenso dovuto in denaro. Ma la cessione non si è perfezionata, per i motivi sopra spiegati. Soprattutto perché, mancando i documenti di identità del cedente, il fisco non ha riconosciuto il bonus fiscale.
Per un verso, si potrebbe interpretare la questione nel senso che, non essendosi perfezionata la cessione, il condomino non ha adempiuto la propria obbligazione. Non cedendo un credito valido, e quindi resta da corrispondere la somma equivalente al bonus non riconosciuto.
La diligenza del buon padre di famiglia, gli obblighi condominiali e il bonus fiscale
Ma per altro verso si dovrebbe, a mio parere, considerare che in realtà il condomino non ha adempiuto, ma non per sua responsabilità.
Infatti non è certo obbligo del condomino il restare a disposizione infinita delle esigenze condominiali. Da ciò dovrebbe conseguire che il condomino, dopo un periodo iniziale, in cui ha atteso che la ditta richiedesse gli adempimenti del caso, ha adempiuto con una diligenza ordinaria, appunto da buon padre di famiglia, quanto poteva ricondurre agli adempimenti richiesti.
Che non possono andare oltre il rimanere a disposizione per un tempo ragionevole, non certo infinito.
Ne consegue che, dopo questa fase, non si può ascrivere a responsabilità del condomino, se è stato assente e non ha ricevuto in tempo le richieste della ditta, che è invece ritardataria.
Comunque, per evitare ogni diatriba, si consiglia di comunicare, da parte del condomino, all’amministratore, che è la figura deputata a tenere i rapporti diretti con la ditta, la propria futura partenza, e di domandare se ci sono ancora incombenze da affrontare.
Se poi l’amministratore non risponde, o risponde che non ce ne sono, non sarà certo ascrivibile al condomino un problema conseguente ad eventuali, mancati adempimenti.
Il condomino ha avvisato che sarebbe stato assente, ha chiesto conferma che non vi fossero ulteriori adempimenti. E se l’amministratore o la ditta non gli hanno comunicato per tempo la necessità che fornisse i propri documenti di identità, certo non potrà essere ritenuto responsabile. Proprio in quanto ha fatto tutto quello che poteva rientrare nella diligenza del buon padre di famiglia.
Pertanto non si potrà ritenere che debba corrispondere alla ditta quanto da questa non ottenuto in termini di bonus ceduto. Questo perchè la sua obbligazione è da ritenere estinta, per impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile.
Vediamo perché
L’art. 1256 del codice civile stabilisce infatti che l’obbligazione si estingue, quando si verifica impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Una delle modalità di adempimento della obbligazione verso la ditta, prevista nel contratto con questa stipulato, consiste appunto nella cessione del credito. Cessione che avviene in luogo della corresponsione in denaro del compenso pro quota.
Ma tale modalità è divenuta impossibile, a seguito della mancata comunicazione dei documenti che erano necessari per il completamento della pratica relativa al bonus fiscale.
Avrebbero dovuto essere comunicati dal condomino. Il non averlo fatto non può essere ascritto a sua responsabilità, perché il medesimo si è comportato con la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia, avendo avvisato per tempo della sua futura assenza l’amministratore.
Semmai avrebbe dovuto essere questo, o la ditta, a darsi una mossa, e quindi sarà loro responsabilità se l’obbligazione, consistente nella cessione di un valido credito fiscale, è divenuta impossibile. Pertanto direi che siamo pienamente in ambito applicazione art. 1256 del codice civile, in quanto obbligazione divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore.
Abbiamo quindi spiegato in questo articolo il significato del concetto giuridico di diligenza del buon padre di famiglia, oltre a definire gli obblighi condominiali, e come possa trovare applicazione anche in materia di cessione del bonus fiscale.
A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“