La digitalizzazione del diritto societario, in attuazione della Direttiva UE 2019/1151, recante modificazioni alla Direttiva UE 2017/1132. Studiamo l’argomento.
Il 14 dicembre 2021 sono entrate in vigore le disposizioni del D. Lgs n. 183/2021, che ha recepito ed attuato, nel nostro ordinamento giuridico, la Direttiva UE 2019/n. 1151, recante modificazioni alla precedente Direttiva UE 2017/ n. 1132, sull’ uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
La Direttiva prevede che gli Stati membri predispongano procedure online ad hoc per la costituzione di società, registrazione di succursali e presentazione di documenti ed informazioni presso il registro delle imprese degli Stati membri dell’Unione Europea.
La ratio sottesa a tale atto giuridico è da ravvisarsi nell’esigenza di uniformare la Legislazione degli Stati membri, sotto il profilo del diritto societario, quale realtà in continua evoluzione, plasmata dai cambiamenti che investono il diritto dell’economia e dalla digitalizzazione delle attività, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.
La digitalizzazione del diritto societario, quindi, rappresenta uno strumento di attuazione del processo di armonizzazione delle Legislazioni vigenti nei singoli Stati membri UE, la cui parola chiave è: semplificazione.
Per effetto del recepimento di tale direttiva, sono state introdotte, nell’ordinamento italiano, specifiche disposizioni, riguardanti, principalmente:
La costituzione online di S.r.l. e S.r.l.s., mediante videoconferenza;
La pubblicità di dati e atti societari in modalità digitale;
Le procedure di registrazione e cessazione di sedi secondarie;
Il deposito telematico di atti ed informazioni relativi alle società
La consultazione gratuita di atti e dati tramite il BRIS (il sistema di interconnessione dei registri delle imprese a livello europeo)
Modifiche al codice civile, riguardanti, in particolare: La registrazione e la cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla Legge di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Tra le più significative novità, vi è la possibilità di costituzione delle società (S.r.l e S.r.ls) completamente online, contemplata dall’art. 2 del D. Lgs n. 183/2021, attuativo dell’art. 13 octies della Direttiva UE 2019/1152.
La costituzione delle persone giuridiche, segnatamente, può avvenire senza la partecipazione personale dei richiedenti, dinnanzi ad un’Autorità o ad una qualsiasi persona od Organismo, incaricato, a norma del diritto nazionale, di occuparsi di qualsiasi aspetto della costituzione online delle società, ivi compresa la redazione dell’atto costitutivo.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs n. 183/2021, l’atto costitutivo delle s.r.l. e delle s.r.ls., può essere ricevuto dal notaio, attraverso la partecipazione in videoconferenza delle parti o di alcune di esse.
Esso deve assumere la forma dell’atto pubblico informatico, ricevuto dal notaio attraverso l’ausilio di un’apposita piattaforma telematica, predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato.
La digitalizzazione della costituzione delle societas, quindi, non inficia la solennità e la natura giuridica dell’atto costitutivo delle stesse, che resta un atto pubblico, ricevuto da notaio, per il tramite di apposita piattaforma telematica. Nasce, per contro, una nuova species di atto giuridico pubblico: L’atto pubblico informatico, rispetto al quale il ruolo del notaio, contrariamente alle apparenze, non viene sminuito, divenendo, questi, da semplice redattore materiale dell’atto, supervisore, controllore della forma, in grado di attribuire carattere di pubblicità e solennità all’atto di costituzione, solo per il tramite della ricezione materiale dello stesso, con modalità informatiche.
Ai sensi dell’art. 2 sopra citato, il notaio, infatti, deve interrompere la stipula dell’atto in videoconferenza e richiedere la presenza fisica delle parti, quando: Sorgano dubbi circa l’identità delle parti o la capacità di agire delle stesse e/o la capacità delle medesime di rappresentare la società. Il notaio ha, inoltre, la facoltà di rettificare l’atto informatico, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico, formata con modalità informatica, quando vi siano errori od omissioni materiali, relativi a dati preesistenti alla sua redazione.
Il professionista svolge una funzione di controllo interno dell’atto pubblico informatico, che viene predisposto sulla base di modelli uniformi, di competenza del Ministero dello Sviluppo economico, da attuarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
I modelli saranno redatti anche in lingua inglese e saranno pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio.
La disciplina dei modelli uniformi è contemplata dal terzo comma dell’art. 2 del D.Lgs n.183/2021, in attuazione dell’art. 13 nonies della Direttiva 2019/1152, secondo la quale gli Stati membri sono chiamati a rendere disponibili tali modelli sui portali o sui siti web per la registrazione, accessibili mediante lo sportello digitale unico.
Il favor del Legislatore nazionale per il nuovo atto pubblico digitale è comprovato da una serie di incentivi, fra i quali la riduzione delle spese notarili al 50%, per le parti che scelgono di costituire societas mediante modelli uniformi.
La digitalizzazione del diritto societario non riguarda solo la fase costitutiva delle persone giuridiche, estendendosi alle diverse fasi della vita delle stesse.
In particolare, l’informatizzazione abbraccia anche la pubblicità di dati e atti societari, nel registro delle imprese. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, dovranno essere definite le modalità di dettaglio per l’interscambio dei dati, mediante un sistema di interconnessione dei registri, previsto dalla Direttiva UE 2017/1132, nonché con riferimento all’interscambio dei dati, disciplinato dall’art. 2508 bis c.c., in conformità con il Regolamento UE 2021/1042.
La digitalizzazione del diritto societario
Particolare riguardo ha mostrato il Legislatore comunitario alla procedura di interscambio dei dati d’ufficio tra i registri delle imprese europei, nel caso di registrazione e chiusura delle succursali di una società, costituita secondo le disposizioni di un altro Stato membro.
Le norme comunitario hanno, evidentemente, l’obiettivo di assicurare che le informazioni siano riportate, automaticamente, anche sul registro della società principale.
In attuazione degli scopi della Direttiva UE 2019/1151, l’art. 4 del D. Lgs n. 183/2021 dispone che la registrazione o la cancellazione nel registro delle imprese della sede secondaria di una società di capitali, soggetta alla legge di uno Stato membro, vada comunicata allo Stato membro in cui la società è registrata.
La comunicazione è effettuata attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese: BRIS, che rappresenta una delle più significative innovazioni del diritto societario vivente. Il diritto dell’Unione Europea plasma ed uniforma quello degli Stati membri, dando vita ad un sistema di pubblicità legale di rango sovranazionale, verso la nascita di un registro delle imprese europeo. Obiettivo che viene realizzato avvalendosi della semplificazione delle forme, garantita dalla digitalizzazione di ogni fase della vita delle società, da quella costitutiva a quella dinamica (delle trasformazioni, fusioni societarie, cancellazioni di persone giuridiche, talvolta di sole succursali).
Parimenti, si assiste alla digitalizzazione del deposito di atti ed informazioni, relative alle società costituite con l’atto pubblico informatico, quale riflesso dell’informatizzazione dei processi, attuata in Italia, in recepimento delle Direttive UE, sia in ambito civilistico, sia nel campo del diritto penale.
L’adeguamento dell’ordinamento italiano a quello gerarchicamente superiore, europeo, ha ed avrà il pregio di semplificare la disciplina delle società, sempre meno ancorata ai brocardi latini che permeano le disposizioni del codice civile, al formalismo, alla solennità degli atti.
Il diritto societario italiano contemporaneo si arricchisce di contenuti di matrice europea, che danno forma e sostanza ad atti giuridici digitali, per loro stessa natura, semplici e fruibili a qualsiasi utente.
Si assiste alla nascita di un formalismo digitale, nell’ambito del quale la forma ed il contenuto degli atti giuridici si fondono e parlano la stessa lingua: l’inglese.
L’armonizzazione delle discipline nazionali viene realizzata dal legislatore europeo di pari passo con l’evoluzione dell’era digitale, un’era in cui le distinzioni tra sistemi di civil law e common law appaiono obsolete.