Per la Cassazione, la diffamazione su Facebook è aggravata anche se non si fanno nomi. La frase, così espressa, è tuttavia, eccessiva e va contestualizzata, nel senso che il reato si configurerebbe quando risulta inequivocabile il destinatario dell’offesa. Come si fa a stabilire chi sia il destinatario dell’offesa anche se non viene specificamente indicato? Ebbene, attraverso la valutazione di tutti gli altri elementi del caso che caratterizzano l’offesa. Al riguardo si è espressa la Cassazione con sentenza n. 17944/2019. Nel caso di specie, l’imputato è stato accusato del reato di diffamazione aggravata, per aver pubblicato su Facebook un’intervista legata ad un suo precedente articolo.
In essa avrebbe offeso l’onore ed il decoro di due soggetti, definendoli dei “lenoni”. Inoltre, accusava loro di ricoprire le attuali posizioni non per meriti professionali, ma per aver procacciato, “ai potenti di turno”, “signorine più o meno compiacenti”. In seno al processo, poi, l’imputato si è difeso sostenendo di non aver mai indicato i nomi dei diffamati.
Tuttavia, la Cassazione ha sostenuto che non osta all’integrazione del reato di diffamazione, l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa. Ciò, naturalmente, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone. Quindi, qualora l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione. Ne deriva, pertanto, l’operatività dell’art. 595 terzo comma c.p.
Altra ipotesi è accusare il proprio datore di lavoro su Facebook
Quindi, posto che la diffamazione su Facebook è aggravata anche se non si fanno nomi, passiamo ad esaminare un altro caso giurisprudenziale. In particolare, esso ha riguardato un operaio, accusato del reato in discorso, per aver offeso la reputazione del proprio capo area. Sul medesimo, è intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 49506/2017. Nella specie, la diffamazione veniva posta in essere accusando il superiore di atteggiamenti autoritari nei confronti degli operai. Il tutto, veniva commesso mediante la diffusione della notizia, via Facebook. Pertanto, alla luce delle vicende giudiziarie appena esposte, occorre fare attenzione, anche ai commenti negativi, pubblicati su Facebook, che casomai si spingano un po’ oltre.