Cos’è la dichiarazione giudiziale di paternità?
Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in giudizio affinchè il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo “status” di figlio.
L’azione volta ad ottenere tale risultato si chiama “azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale” ed è disciplinata nel codice civile (artt. 269 e ss.).
Tale azione consente al figlio nato fuori dal matrimonio, che non è stato riconosciuto, di ottenere lo status di figlio. Quindi, di godere dei medesimi diritti del figlio “legittimo”.
Pertanto, il genitore assumerà tutti i doveri e diritti che un genitore ha nei confronti del figlio. Il figlio quindi avrà tutti i diritti ed anche i doveri nei confronti del genitore (diritti ereditari, di mantenimento etc..)
La dichiarazione giudiziale di paternità. Chi può proporre l’azione
La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta 1) dal figlio maggiorenne, 2) dal figlio minorenne per il quale l’azione può essere proposta dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore che deve chiedere l’autorizzazione al giudice.
Occorre in ogni caso l’autorizzazione del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto 14 anni.
L’azione può essere anche proseguita 3) dai discendenti del figlio deceduto dopo aver intrapreso l’azione o dai 4) suoi discendenti entro due anni dalla morte del figlio deceduto che non aveva intrapreso l’azione.
Nei confronti di chi
La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta nei confronti del presunto genitore oppure, in sua mancanza nei confronti dei suoi eredi.
Se mancano anche gli eredi, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Quando si può proporre
Per il figlio l’azione è imprescrittibile, ciò significa che può essere iniziata in qualunque momento nel corso della vita del figlio che chiede sia dichiarata la paternità o maternità.
Il procedimento
L’azione si propone con ricorso da presentare presso il Tribunale ordinario del luogo di residenza del convenuto.
La procedura è contenziosa e richiede l’assistenza del legale.
Quali sono le prove
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.
La prova della paternità non è facile; le analisi biologiche approfondite (DNA) consentono di arrivare a determinare con una certezza vicina al 100% l’attribuzione della paternità e/o maternità.
Per tale motivo ha particolare rilievo quale mezzo di prova il cd. test del DNA. Esso consente tramite l’analisi di materiale biologico, di stabilire con estrema sicurezza se quest’ultimo sia effettivamente padre (madre)di colui che chiede la dichiarazione.
Se il Tribunale accerta la fondatezza della domanda, emette una sentenza, che produce gli effetti del riconoscimento.
Il giudice può anche dare i provvedimenti che ritiene utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali.
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