La confisca per equivalente può essere disposta sui beni dell’ente solo nel caso in cui questo sia privo di autonomia

Corte di Cassazione

La confisca per equivalente può essere disposta sui beni dell’ente solo nel caso in cui questo sia privo di autonomia. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36932 del 01/12/2020, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di confisca per equivalente, con particolare riferimento alle cosiddette società schermo. Nel caso di specie, il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dal rappresentante di una società avverso il provvedimento emesso dal Giudice dell’esecuzione. Tale giudice aveva respinto la richiesta di restituzione di somme di danaro già versate su conti correnti intestati alla società e confiscate per equivalente.

La confisca era stata disposta in forza di una sentenza in ordine al delitto di omessa dichiarazione compiuto dallo stesso soggetto, in qualità però di rappresentante legale di altra società. A giudizio del Tribunale, in sostanza, i due enti rappresentavano un mero schermo fittizio, privo di autonomia, e le somme ad essi sequestrate dovevano ritenersi nella disponibilità diretta del condannato. Quest’ultimo proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione della pronuncia, laddove, secondo il ricorrente, il Tribunale si era limitato a ribadire quanto già espresso dal Giudice dell’esecuzione. E così aveva reiterato lo stesso errore commesso dal primo, qualificando le due società come schermi fittizi senza valutare però se esistessero eventuali elementi concreti che confermassero tale conclusione. Secondo il ricorrente, inoltre, avrebbe dovuto essere il pubblico ministero a dare prova dell’effettiva disponibilità in capo al condannato delle somme in sequestro; prova questa mai fornita.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che la confisca per equivalente può essere disposta sui beni dell’ente solo nel caso in cui questo sia privo di autonomia. Cosa che accade quando la società rappresenti soltanto uno schermo attraverso il quale il reo, a cui tale ente è riconducibile, agisca come effettivo titolare dei beni. Tanto premesso, non è però possibile dire, in automatico, che una società costituisca un mero schermo solo in forza della titolarità del 99% delle partecipazioni da parte del socio accomandatario.

Tale decisione, secondo la Cassazione, era dunque viziata nella motivazione, fondandosi esclusivamente su dati formali e, in particolare, sulla natura giuridica delle società. Il giudice di merito, invece, avrebbe dovuto individuare qualche operazione specifica che confermasse tale assunto, soprattutto con riguardo alla effettiva disponibilità delle somme sui conti correnti. Diversamente, infatti, si perverrebbe al paradosso che una forma societaria lecita (una società in accomandita) venga considerata, già solo in astratto, come uno strumento illecito, privo di una reale autonomia.

Osservazioni

Al di là dello specifico caso processuale, in termini più generali, per quanto riguarda l’istituto della confisca per equivalente, si evidenzia infine quanto segue. Il giudice che emette il provvedimento di confisca per equivalente non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria. In definitiva, il giudice può in tal caso limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente. L’individuazione specifica dei beni da apprendere è riservata infatti alla fase esecutiva, demandata al pubblico ministero. La confisca per equivalente non deve peraltro necessariamente essere preceduta dal sequestro preventivo. Vero è, però, che la confisca per equivalente deve riguardare beni che già esistono nella sfera di disponibilità dell’imputato e non beni futuri.

In ogni caso, il destinatario del provvedimento di confisca, qualora si ritenesse pregiudicato dai criteri adottati dal PM nella selezione dei cespiti da confiscare, potrà ricorrere al giudice dell’esecuzione.