La Cassazione si allinea alla decisione della Corte di Giustizia UE in tema di cumulo tra l’azione revocatoria ordinaria della scissione societaria e l’opposizione preventiva dei creditori sociali

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La Cassazione si allinea alla decisione della Corte di Giustizia UE in tema di cumulo tra l’azione revocatoria ordinaria della scissione societaria e l’opposizione preventiva dei creditori sociali. Studiamo il caso.

Il fenomeno della scissione societaria, solitamente riguardato dalla dottrina e dalla giurisprudenza sotto il profilo della funzione riorganizzativa dell’attività d’ impresa, quale operazione “straordinaria”, pone problematiche di carattere sostanziale e processuale, con particolare riguardo alla garanzia generica patrimoniale, tutelata dall’art. 2740 c.c.

Segnatamente, in relazione al profilo processuale, si pone la quaestio iuris della cumulabilità tra rimedi invalidatori, tesi all’annullamento dell’atto di scissione e rimedi recuperatori, finalizzati solo a privare lo stesso dell’efficacia nei confronti dei creditori pregiudicati.

Per risolvere il quesito, la Suprema Corte, muove dall’analisi della natura giuridica della scissione societaria, in raffronto con quella della cessione, ravvisandone il “comune denominatore”, per poi applicare in via analogica alla prima la disciplina mutuata dalla seconda.

La Cassazione si allinea alla decisione della Corte di Giustizia UE

Il caso sottoposto all’esame dei Giudici di Nomofilachia riguardava la scissione parziale di una società di capitali, poi fallita, con la quale la società in bonis aveva assegnato ad una società in accomandita per azioni, quale beneficiaria della scissione, parte del proprio patrimonio.

Accolta in primo ed in secondo grado l’azione revocatoria esperita dalla curatela del fallimento della società stessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 66 L. Fall. E 2901 c.c., la beneficiaria ricorreva per Cassazione. A fondamento del ricorso, essa deduceva l’inammissibilità dell’azione revocatoria dell’atto di scissione, in relazione al sistema dei rimedi societari a tutela dei soci e dei creditori nella scissione.

La Cassazione, tuttavia, con sentenza del 29.01.2021 n. 2153, Sez. III Civ., rigettava il ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni di diritto:

In primo luogo, la scissione parziale realizza effetti traslativi, poiché determina il trasferimento in capo alla beneficiaria di valori in essa non presenti. Dal che deve dedursi, almeno in astratto, l’esperibilità, avverso la stessa, del rimedio di cui all’art. 2901 c.c, avente ad oggetto, appunto, “Atti di disposizione del patrimonio”. Trattasi, in effetti, di rimedio posto a tutela del creditore, finalizzato ad ottenere la declaratoria dell’inefficacia dei predetti atti, con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

L’ammissibilità dell’azione revocatoria avverso l’atto di scissione parziale di società viene, quindi, motivata, in prima battuta, in base alla natura ed agli effetti (traslativi) dell’atto stesso ed alla conseguente sussumibilità del medesimo nel novero di quelli contemplati dalla disposizione di cui all’art. 2901 c.c.

A tale lettura, secondo la Suprema Corte, non è ostativa nemmeno la disposizione di cui all’art. 2506 – quater, comma 3 c.c., che prevede la responsabilità solidale della scissa per i debiti assegnati alla beneficiaria. Secondo la Cassazione, infatti, tale disposizione ha la sua ratio legis nell’esigenza di rafforzare la tutela dei creditori della società scissa, stante il mutamento della consistenza della garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore principale, che resta la società scissa, non la beneficiaria.

Poste queste premesse, sulla natura dell’atto di scissione, la Corte procede ad un raffronto tra la disciplina dei debiti nella scissione e quella della cessione d’azienda, ravvisandone il comune denominatore nella coobbligazione solidale limitata:

Nel primo caso, tra la scissa e le beneficiarie, nel secondo, tra cedente e cessionari. Al riguardo, la Cassazione osserva che, nonostante la coobbligazione del cedente e del cessionario, è pacificamente ammessa l’esperibilità di un’azione revocatoria di un atto di cessione d’azienda. Pertanto, secondo i Cassazionisti, il dubbio sull’ammissibilità della predetta azione avverso un atto di scissione non avrebbe ragione d’essere, avendo entrambi gli istituti giuridici la medesima ratio legis: il rafforzamento della garanzia generica patrimoniale, di cui all’art. 2740 c.c., derivante dal fatto che, in entrambe le discipline, non essendo richiesto al creditore il consenso per la liberazione del cedente, quest’ultimo resta coobbligato con il cessionario.

Peraltro, proprio la richiamata disposizione di cui all’art. 2506 quater, comma 3, c.c., realizza il “cumulo di società debitrici”. In particolare, essa determina un frazionamento del limite di responsabilità tra coobbligati, con conseguente pregiudizio per il creditore, tenuto, in caso di incapienza del limite di valore del singolo debitore, a dover moltiplicare le azioni dirette alla soddisfazione dell’intero importo del credito. Il tutto, inoltre, con il rischio di insolvenza di ciascuna società partecipante, a seconda del “valore patrimoniale netto” trasferito con l’atto di cessione.

Così risolto affermativamente il quesito dell’ammissibilità dell’azione revocatoria avverso l’atto di scissione (parziale) di società, la Suprema Corte affronta quello della cumulabilità della stessa con l’opposizione preventiva dei creditori sociali (ex art. 2503 c.c.).

Il tema è quello strettamente processuale del rapporto tra rimedi invalidatori o a carattere preventivo e quelli recuperatori, o successivi, finalizzati ad escludere l’efficacia dell’atto nei confronti dei creditori pregiudicati. Sul punto, la Cassazione si allinea alla decisione dei Giudici Eurounitari, i quali, con la sentenza del 30 Gennaio 2020 (in causa C 349/18), hanno sposato la tesi della cumulabilità e compatibilità tra i due rimedi. Segnatamente, i Giudici di Lussemburgo contestano l’assunto per cui i rimedi processuali a carattere preventivo escluderebbero la necessità di quelli a carattere successivo, come la revocatoria, avendo essi diversa funzione: rispettivamente invalidatoria o preventiva e riparatoria.

Significativo il passaggio della motivazione della sentenza dei Giudici di Roma, nella parte in cui evidenzia la funzione riparatoria dell’azione revocatoria ordinaria, di cui all’art. 2901 c.c. anche sulla base della “dimensione” temporale della stessa. In particolare, la Suprema Corte afferma che: “L’azione ex art. 2901 c.c. ed ex art. 66 L. Fall. Svolge, invece, una funzione ripristinatoria della garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore, di cui si può avvalere non soltanto il creditore anteriore ma anche quello successivo al compimento dell’atto pregiudizievole, quando questo sia stato oggetto di accordo fraudolento”.

Per tale via, attraverso una lettura sistematica delle disposizioni del codice civile, degli istituti giuridici da esso tipizzati (scissione e cessione) e della Legge Fallimentare, la Cassazione si allinea alla decisione della Corte di Giustizia UE, sul piano della cumulabilità di strumenti processuali aventi differenti funzioni e collocati su piani temporali distinti. Un passo in avanti sul piano dell’armonizzazione dei sistemi processuali degli Stati membri dell’UE, ispirato ai principi costituzionali, anche di matrice europea, in materia di “giusto processo”.