La Legge di Bilancio ha apportato modifiche alle tutele per i lavoratori sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare con sorveglianza attiva. Nonché per i lavoratori fragili, ritenuti a più alto rischio per gravi patologie.
L’INPS, con messaggio n.171, chiarisce le novità per l’indennità di malattia dopo quarantena per i lavoratori dipendenti e fragili introdotte dalla Legge di Bilancio. ProiezionidiBorsa, sempre attenta alla salvaguardia dei diritti dei suoi Lettori, illustra i chiarimenti del documento INPS.
L’INPS, per i lavoratori dipendenti, nel settore privato, sottoposti a quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, semplifica il procedimento per l’indennità di malattia. In precedenza, il medico curante, ai fine dell’erogazione, doveva inserire gli estremi del provvedimento che dava origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria. Con il messaggio n.171, l’INPS semplifica l’iter.
L’INPS con il messaggio n.171 chiarisce le novità per l’indennità di malattia dopo quarantena
Il dipendente, nel 2021, per l’indennità di malattia prevista per la quarantena da Covid, non dovrà più inoltrare all’INPS il provvedimento sanitario che l’ha disposta.
Il medico curante non dovrà indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare con sorveglianza attiva.
Dipendenti pubblici e privati fragili proroga del periodo di tutela
Quindi l’INPS con il messaggio n.171 chiarisce le novità oer l’indennità di malattia dopo quarantena per i lavoratori fragili, sia pubblici e privati. La Legge di Bilancio ha prorogato le tutele previste per i lavoratori fragili, pubblici e privati, dal primo gennaio fino al 28 febbraio 2021. Si riferisce, in particolare ai lavoratori (lavoro privato) in quarantena o isolamento fiduciario, e i lavoratori fragili, pubblici e privati.
Le tutele cui si fa riferimento dono due:
- l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera;
- lo svolgimento della prestazione del servizio in modalità agile.
Per i lavoratori privati, l’equiparazione
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, si può svolgere anche mediante adibizione ad altra funzione, di stessa categoria o inquadramento. In alternativa, si potrà optare per lo svolgimento di attività di formazione professionale da remoto.
Queste tutele, che nel 2020 si sono alternate, con la legge di bilancio, vengono confermate fino al 28 febbraio 2021.
Approfondimento