Il presidente dell’Inail, Franco Bettoni, lo scorso 3 aprile giorno della pubblicazione della Circolare Inail n. 13 ha dichiarato che “tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Codid-19 faranno scattare la piena tutela dell’Inail”.
Tutela che come per gli altri infortuni o malattie, sarà garantita a partire già dal periodo di quarantena.
La circolare 13 del 3 aprile 2020, fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati Inail contagiati nell’ambiente di lavoro a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Infortunio sul lavoro: come ottenere le prestazioni economiche
Per il datore di lavoro è confermato l’obbligo di denuncia/comunicazione.
Il termine inziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio.
Il medico certificatore cosa deve fare
Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico di infortunio.
Permane, inoltre, l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.
In caso di decesso
In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Prestazione prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.
L’infortunio in itinere
Sono tutelati, inoltre, dall’Istituto anche i casi di contagio da coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere.
Poiché il rischio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
Sono forniti dalla circolare anche i chiarimenti sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e 1° giugno 2020.
La sospensione si applica anche in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e per malattia professionale.
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