In questo caso il lavoratore rischia di dover restituire gli stipendi ricevuti

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Una recente sentenza della Corte dei Conti ha condannato un dipendente pubblico alla restituzione di alcune mensilità di stipendio. Questo pronunciamento, per quanto non comune, ribadisce quanto previsto dalla normativa circa l’incompatibilità tra pubblico impiego ed altri incarichi. Insomma, in questo caso il lavoratore rischia di dover restituire gli stipendi ricevuti in caso di contestazione da parte dell’amministrazione di riferimento. In questo articolo analizzeremo alcune caratteristiche peculiari del pubblico impiego ed i rischi che si corrono con un doppio lavoro.

Il dovere di esclusività

L’articolo 53 del D. Lgs 165/2001 specifica il dovere di esclusività in capo ai dipendenti della pubblica amministrazione. In altre parole, è fatto esplicito divieto a chi lavora alle dipendenze dello Stato di prestare altra attività professionale remunerata. Restano escluse le collaborazioni a titolo gratuito o alcune specifiche prestazioni professionali. Molti insegnanti, ad esempio, svolgono attività di libera professione o altre attività correlate al proprio status di docenti. Si tratta di attività di ricerca scientifica, collaborazione con giornali e riviste, partecipazione a seminari o ad incarichi di revisione contabile.

Ai sensi dell’articolo 508 del D. Lgs 297/1994 il docente deve comunicare la seconda occupazione al proprio dirigente scolastico. Quest’ultimo provvederà ad autorizzare il docente se l’esercizio di un ulteriore attività professionale non è in contrasto con quella di insegnante. In tutti gli altri casi, però, il dipendente pubblico non potrà svolgere alcuna ulteriore attività lavorativa.

In questo caso il lavoratore rischia di dover restituire gli stipendi ricevuti

La sentenza della Corte dei Conti numero 238/2020 ha condannato un lavoratore della pubblica amministrazione alla restituzione di alcune mensilità di stipendio. I magistrati hanno fatto riferimento all’articolo 60 del D.P.R. 3/1957 che obbliga alla restituzione degli stipendi in caso di incarichi vietati. Nella situazione in giudizio, il dipendente non rientrava tra le deroghe previste ed è quindi incorso nelle sanzioni previste dalla legge.

Insomma, in questo caso il lavoratore rischia di dover restituire gli stipendi ricevuti dallo Stato a causa della seconda occupazione. Ricordiamo di prestare sempre la massima attenzione nel sottoscrivere contratti di lavoro, soprattutto se si opera nel settore pubblico. La legge prevede infatti l’obbligo di esclusività anche per attività autonome o per contratti a progetto. Abbiamo analizzato quest’ultima forma contrattuale in un recente articolo